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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35005/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione della rinuncia personale del ricorrente, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 500 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo tale conseguenza applicabile anche all’inammissibilità derivante da rinuncia. La decisione è stata deliberata il 22 settembre 2026.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e rigettato la richiesta di semilibertà presentate nell’interesse del condannato. Il condannato aveva proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo violazione degli artt. 47, 50, comma 2, e 58-quater, comma 7-bis, ord. pen. Il 13 giugno 2026, mentre si trovava presso la Casa circondariale di Imperia, ha personalmente rinunciato al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Tale novità impone, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., di dichiarare inammissibile il ricorso.

    La rinuncia all’impugnazione comporta l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    alladeclaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinunciaall'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali edella sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art.616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilitàpreviste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; l’art. 616 c.p.p. non distingue, a tal fine, tra le diverse cause di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia all’impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a rinuncia conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; ai fini dell’art. 616 c.p.p. non rileva la diversa causa dell’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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