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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29830/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione sostenendo carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della "minore ipotesi associativa" prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. In particolare ha censurato che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato la sentenza resa nei confronti dei sodali (che avrebbe riconosciuto un'associazione attenuata), le potenzialità dell'organizzazione (capacità di approvvigionamento), il ristretto ambito territoriale di operazioni, l'assenza di pluralità di canali di approvvigionamento e i limitati contatti con ambienti criminali più ampi; a suo dire tali elementi avrebbero impresso l'orizzonte associativo verso fatti di lieve entità e avrebbero richiesto motivazione più approfondita rispetto al richiamo alla prima sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione analitica e congrua, evidenziando la complessa e rilevante attività di spaccio riconducibile all'associazione cui la ricorrente partecipava quale fiduciaria del marito (capo dell'associazione): gruppo composto da oltre dieci persone, prevalentemente legate da vincoli parentali, struttura gerarchica stabile e divisione dei compiti, sequestri di ingenti quantitativi (anche pluralità di sequestri con quantità dell'ordine di più chili e singoli episodi significativi come 200 g di hashish o 140 involucri di eroina/cocaina). Sulla base di tali elementi la Corte di appello ha escluso che il pactum sceleris fosse limitato a fatti di lieve entità e ha correttamente ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, una sentenza non definitiva resa nei confronti dei coimputati. Conseguentemente la sentenza di merito che aveva confermato la condanna per il delitto previsto dall'art. 74, commi 1-4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74 (commi 1-4 e comma 6)

    L'art.74 disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha affermato che la minore ipotesi di cui al comma 6 è configurabile solo se l'associazione sia stata costituita esclusivamente per commettere cessioni di lieve entità e se le modalità strutturali e operative dell'organizzazione siano incompatibili con fatti di maggiore gravità; occorre valutare anche le potenzialità dell'organizzazione (quantitativi procurabili).

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (comma 5)

    La valutazione della condotta concreta deve confrontarsi con la previsione di cui all'art.73, comma 5: la Corte ha richiamato che non è sufficiente considerare singoli episodi di cessione, essendo necessario valutare l'assetto e la potenzialità dell'associazione nel suo complesso.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, commi 8 e 9)

    Il procedimento si è svolto con le disposizioni transitorie/organizzative previste dall'art.23 commi 8 e 9 del decreto-legge; la Corte ha preso atto dell'applicazione di tali norme al processo senza che ciò incidesse sulla fondatezza delle valutazioni di merito.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della "minore ipotesi associativa" ai sensi dell'art.74 comma 6 è necessario dimostrare che l'associazione sia stata costituita con finalità esclusivamente limitate a cessioni di lieve entità e che la sua organizzazione e modalità operative siano incompatibili con attività di maggiore gravità.
  • Nella valutazione sulla configurabilità dell'associazione per reati di lieve entità conta non solo la natura dei singoli episodi accertati, ma soprattutto il "momento genetico" dell'associazione e le potenzialità dell'organizzazione (es. quantitativi che il gruppo può procurare, capacità di approvvigionamento).
  • Se la Corte di merito motiva analiticamente su struttura, gerarchia, divisione dei compiti e sequestri rilevanti, tale motivazione è idonea a escludere l'ipotesi attenuata; il richiamo a una precedente decisione non definitiva nei confronti di altri coimputati non obbliga il giudice a mutare il proprio convincimento se gli elementi di fatto sono diversi o più gravi.
  • La difesa che invoca l'attenuazione associativa deve contestare puntualmente gli elementi probatori indicati dal giudice (es. quantitativi sequestrati, ruoli interni, pluralità dei membri, modalità operative), non limitandosi a rilievi generici.
  • Una sentenza non definitiva nei confronti di coimputati non vincola il giudice chiamato a decidere su altri soggetti: per incidere sul giudizio occorre che vi sia decisione definitiva o che emergano elementi decisivi condivisi tra i processi.
  • Nel ricorso per cassazione la carenza di motivazione va dimostrata come vizio effettivo e non può essere postulata in modo astratto; le valutazioni di merito basate su plateali elementi probatori (es. ingenti sequestri) sono difficilmente investibili in sede di legittimità se ben motivate.

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