Ordinanza n. 240/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza di demolizione – iscritta al Registro delle Ordinanze n. 152 del 30.12.2022, adottata in data 30.12.2022, adottata dal Comune di Condofuri; - di ogni atto presupposto, successivo, connesso e\o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione n. 152 del 30 dicembre 2022
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di demolizione e gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il Collegio aveva già ordinato al Comune la produzione di documentazione ritenuta necessaria ai fini della decisione, tra cui l'esposto anonimo richiamato nell'ordinanza impugnata, diverse note dell'Organo Straordinario di Liquidazione e del Segretario comunale, i titoli edilizi relativi alla sanatoria e al completamento del fabbricato, la documentazione catastale storica e tutti gli atti istruttori del procedimento di vigilanza edilizia, inclusi eventuali relazione dell'Ufficio, verbale di sopralluogo e documentazione fotografica.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il Comune ha erroneamente depositato la documentazione richiesta, peraltro solo parzialmente, nell'ambito di un diverso giudizio, recante altro numero di ruolo e vertente tra le stesse parti. Poiché i due giudizi riguardano controversie sostanzialmente differenti e non sussistono i presupposti per la loro riunione, tale deposito è stato ritenuto inutiliter dato e non idoneo ad adempiere all'ordinanza istruttoria. Il Collegio ha quindi rinnovato, in via ultimativa, gli incombenti istruttori già disposti, ordinando al Comune di produrre nel presente giudizio l'intera documentazione richiesta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il TAR ha avvertito che l'eventuale omissione sarà valutata quale argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La decisione sul merito della domanda di annullamento è stata riservata e la trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Non è stata adottata una decisione definitiva sull'impugnazione né risulta definita la domanda cautelare.
Norme richiamate
Norme richiamate quale base processuale per l'acquisizione e l'ordinamento dell'istruttoria, senza ulteriore interpretazione specifica nel testo.
L'omissione o il mancato adempimento all'ordine istruttorio può essere valutato dal giudice come argomento di prova.
Richiamata in relazione al permesso di costruire in sanatoria prodotto o richiesto nell'ambito dell'istruttoria; il testo non enuncia una specifica interpretazione della disciplina.
Massime di principio
- Il deposito della documentazione istruttoria in un diverso giudizio, anche quando quest'ultimo coinvolga le medesime parti, non adempie all'ordine di produzione impartito nel giudizio cui l'ordine si riferisce, salvo che ricorrano i presupposti per la riunione dei procedimenti.
- Quando la documentazione richiesta è ritenuta necessaria ai fini della decisione e l'ordine istruttorio non è stato adempiuto correttamente, il giudice può rinnovare l'incombente fissando un termine perentorio per la produzione.
- L'omessa produzione della documentazione ordinata dal giudice amministrativo può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., con possibili conseguenze sulla decisione di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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