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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30633/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con una misura meno afflittiva. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 c.p.p.) e vizio di motivazione sostenendo che, essendo giovane e incensurato e coinvolto in un unico episodio (acquisto di circa 2 kg di ketamina), non sussisterebbe un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, e che non era stata contestata la partecipazione ad associazione emersa nelle indagini.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, confermando che permanevano esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in atto. Il Tribunale aveva motivato la decisione evidenziando modalità della condotta, disponibilità di ingenti somme in contanti e il ritrovamento di documentazione attestante una articolata "contabilità" dei rapporti con il venditore, elementi che denotano propensione a delinquere e rischio di reiterazione. La Corte ha ritenuto la valutazione priva di vizi logici, ha considerato neutri ai fini cautelari l'età e l'incensuratezza e ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale dell'"attualità" del pericolo ex art. 274, comma 1, lett. c). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la decisione è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il requisito dell'"attualità" del pericolo di reiterazione non richiede la previsione di specifiche e imminenti occasioni di ricaduta, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, effettuata considerando modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; tale valutazione può giustificare il mantenimento della misura cautelare quando emergono elementi concreti e specifici.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nell'impugnazione; il Giudice di legittimità non ha rilevato violazioni formali o sostanziali riconducibili alla disciplina dell'impugnazione e del sindacato di merito esercitato nel processo cautelare.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha introdotto il requisito dell'"attualità" del pericolo di reiterazione in art. 274 c.p.p.; la Corte ricorda l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che interpreta tale requisito come richiesta di una valutazione prognostica e non come necessità di imminenti occasioni di reiterazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione; la Corte dispone l'inoltro agli uffici competenti per gli obblighi di comunicazione e registrazione.

Massime di principio

  • La valutazione del pericolo di reiterazione ai fini cautelari è prognostica: non serve dimostrare occasioni imminenti di ricaduta, ma indicare elementi concreti che rendano probabile la possibilità di nuove condotte delittuose.
  • Modalità della condotta, quantità di stupefacente, disponibilità di rilevanti somme in contanti e documentazione contabile sono indici forti della propensione a delinquere e possono giustificare il mantenimento di misure custodiali.
  • L'incensuratezza e la giovane età sono fattori che possono essere neutri ai fini della concessione di misure meno afflittive se non intervengono nuovi elementi sopravvenuti che attenuino il rischio cautelare.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione cautelare è limitato: il giudice di legittimità verifica la logica e la coerenza della motivazione e non sostituisce la propria valutazione di merito in assenza di vizi evidenti.
  • In impugnazioni contro provvedimenti cautelari è centrale documentare elementi nuovi e concreti, sopravvenuti rispetto al provvedimento originale, per convincere il giudice della riduzione del rischio di reiterazione.
  • La presenza di più indici specifici e concordanti (es. quantità, denaro, registrazioni contabili) rafforza la prognosi negativa e riduce le probabilità che una richiesta di attenuazione della misura venga accolta.

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