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Sentenza

Sentenza del 17/12/2019 n. 33319 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Q. s.r.l. aveva chiesto il rimborso del 60% delle somme versate a titolo di IVA e imposte dirette nel periodo 31 ottobre 2002–30 giugno 2008, invocando le agevolazioni fiscali previste per le imprese colpite dagli eventi sismici del 2002 nelle province di Campobasso e Foggia. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la società aveva ottenuto ragione dalla C.T.P. e dalla C.T.R. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che le agevolazioni costituivano aiuti di Stato incompatibili con il diritto dell'Unione europea, alla luce della decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015, e che il rimborso non poteva comunque riguardare l'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della C.T.R. e rinviato la causa alla C.T.R. della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare se l'aiuto richiesto rientri nei limiti del regime de minimis, considerando l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nell'arco di tre anni, oppure se ricorrano le condizioni per qualificare l'agevolazione come compensazione di danni direttamente causati dalla calamità naturale, evitando sovracompensazioni. L'onere della prova grava sulla società. È stata inoltre esclusa in ogni caso l'applicabilità della riduzione o del rimborso all'IVA, incompatibile con il principio di neutralità e con l'obbligo di riscossione integrale dell'imposta.

Norme richiamate

  • D.L. n. 162 del 2008, art. 3, convertito nella L. n. 201 del 2008

    Prevedeva, insieme alle altre disposizioni richiamate, il beneficio fiscale collegato agli eventi sismici del 2002. La sua applicazione deve tuttavia essere verificata alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

  • D.L. n. 185 del 2008, art. 6, convertito nella L. n. 2 del 2009

    Costituiva la base normativa della richiesta di rimborso del 60% delle imposte versate, ma è stato ritenuto soggetto ai limiti e alle verifiche imposti dal diritto dell'Unione europea.

  • Art. 108, paragrafi 2 e 3, TFUE

    Disciplina il controllo della Commissione europea sugli aiuti di Stato e impone, in presenza di una procedura di indagine e di un'ingiunzione di sospensione, di non applicare misure potenzialmente incompatibili con il mercato interno.

  • Art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE

    Aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale

    Un aiuto può essere compatibile con il mercato interno se compensa effettivamente danni causati da una calamità naturale, purché esista un nesso chiaro e diretto tra il danno subito dalla singola impresa e l'aiuto, senza sovracompensazioni.

  • Art. 288 TFUE

    Le decisioni della Commissione europea sono vincolanti per i destinatari e devono essere considerate anche dal giudice nazionale, comprese quelle sopravvenute durante il giudizio quando incidono sul rapporto controverso.

  • Art. 11, paragrafo 1, Regolamento CE n. 659/1999

    Consente alla Commissione europea di ingiungere allo Stato membro la sospensione dell'applicazione di una misura di aiuto durante la procedura di indagine formale.

  • Decisione della Commissione europea n. C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    Ha qualificato le agevolazioni fiscali in esame come aiuti di Stato potenzialmente incompatibili e ha imposto di applicare i criteri europei relativi al de minimis, alla compensazione dei danni da calamità e al divieto di sovracompensazione.

  • Corte di giustizia UE, ordinanza 15 luglio 2015, causa C-82/14

    Ha escluso la possibilità di applicare riduzioni o rimborsi fiscali analoghi all'IVA, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell'IVA e potrebbe impedire la riscossione integrale dell'imposta dovuta.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale destinata alle imprese può integrare un aiuto di Stato, il giudice nazionale deve applicare direttamente i vincoli derivanti dalle decisioni della Commissione europea, anche se sopravvenute dopo la sentenza impugnata.
  • Il semplice fatto che l'impresa abbia sede in una zona colpita da calamità non è sufficiente: occorre dimostrare un nesso diretto tra il danno concretamente subito e l'aiuto richiesto, oltre all'assenza di sovracompensazioni.
  • Per il regime de minimis deve essere considerato il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo di riferimento, non soltanto l'importo oggetto della singola causa. Se la soglia viene superata, il beneficio può essere negato integralmente.
  • L'onere di provare i requisiti europei dell'agevolazione grava sul contribuente o sull'impresa che richiede il beneficio; in sede di rinvio può essere ammessa la produzione dei documenti necessari per dimostrare tali requisiti.
  • Le agevolazioni fiscali che riducono imposte nazionali non possono essere automaticamente estese all'IVA, il cui regime è armonizzato a livello europeo e deve rispettare il principio di neutralità e la riscossione integrale dell'imposta.

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