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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10832/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata restava quindi ferma; si trattava di una decisione di patteggiamento per i reati di resistenza e lesioni.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato contro una sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale. Il ricorso è stato fondato su un unico motivo, con il quale si deduceva un vizio di motivazione per la asserita mancata verifica da parte del giudice della insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che, nel rito del patteggiamento, tale censura non è consentita, poiché l'impugnazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. è limitata dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    È la norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama il dovere di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, ma chiarisce che la deduzione della sua mancata verifica non è proponibile con ricorso avverso il patteggiamento nei limiti indicati dalla legge.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge previste dalla norma, escludendo il vizio di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi e nei limiti tassativamente previsti dalla legge; non è consentito dedurre un vizio di motivazione sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento.
  • Nel patteggiamento, la doglianza relativa alla omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé veicolabile come censura di motivazione se non rientra nelle specifiche ipotesi di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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