Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18306/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva pronunciato condanna per i reati ex artt. 337 e 341-bis c.p., è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi di ricorso riguardavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione del trattamento sanzionatorio e l'aumento di pena applicato per la continuazione. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito, dirette sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle prove, e comunque generiche, non confrontandosi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; il testo non specifica il fatto materiale contestato, ma solo che la sentenza impugnata riguardava anche tale reato.

  • art. 341-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; il testo non dettaglia oltre la fattispecie concreta.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato indirettamente dal motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché generica e reiterativa di censure già valutate.

  • art. 606 c.p.p.

    La decisione valorizza il principio di specificità del ricorso per cassazione, ritenendo inammissibili i motivi che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto o non si confrontano con la motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    È il parametro implicito per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre questioni già valutate dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi della motivazione impugnata.
  • Non è consentito, sotto forma di ricorso per cassazione, sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
  • Le doglianze su attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è generico e quindi inammissibile.
  • La continuazione e l'aumento di pena possono essere censurati in cassazione solo con motivi specifici e non meramente assertivi o riproduttivi delle difese di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.