Cassazione Penale, Ordinanza n. 18306/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva pronunciato condanna per i reati ex artt. 337 e 341-bis c.p., è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi di ricorso riguardavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione del trattamento sanzionatorio e l'aumento di pena applicato per la continuazione. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito, dirette sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle prove, e comunque generiche, non confrontandosi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; il testo non specifica il fatto materiale contestato, ma solo che la sentenza impugnata riguardava anche tale reato.
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; il testo non dettaglia oltre la fattispecie concreta.
Richiamato indirettamente dal motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché generica e reiterativa di censure già valutate.
La decisione valorizza il principio di specificità del ricorso per cassazione, ritenendo inammissibili i motivi che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto o non si confrontano con la motivazione impugnata.
È il parametro implicito per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre questioni già valutate dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi della motivazione impugnata.
- Non è consentito, sotto forma di ricorso per cassazione, sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
- Le doglianze su attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è generico e quindi inammissibile.
- La continuazione e l'aumento di pena possono essere censurati in cassazione solo con motivi specifici e non meramente assertivi o riproduttivi delle difese di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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