Cassazione Civile, Ordinanza n. 39913/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formalizzata dal ricorrente dopo la transazione intervenuta tra le parti. Richiamato il combinato disposto degli artt. 306 e 390 c.p.c. e l'intervenuta accettazione delle rinunce, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, in ragione della richiesta di compensazione totale e delle rispettive accettazioni.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato per cassazione una sentenza della Corte d'appello di Napoli, resa in un precedente giudizio civile e mai notificata. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti costituite, insieme anche al difensore che agiva in proprio per gli onorari, hanno sottoscritto un accordo transattivo in data 30 giugno 2021, con il quale hanno definito in via tombale ogni rapporto controverso e hanno reciprocamente rinunciato a tutti i giudizi, procedimenti, azioni esecutive, cautelari e di volontaria giurisdizione connessi. Sulla base di tale accordo, il ricorrente ha depositato l'atto di transazione e ha formalmente dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c., chiedendo la compensazione totale delle spese. La controparte ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
DICHIARA ai sensi dell'art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso per Cassazione
la rinuncia al ricorso per cassazione, una volta formalmente dichiarata e accettata secondo le modalità di legge, determina la chiusura del giudizio
visto il combinato disposto degli artt. 306-390 cod. proc. civ., il processo va dichiarato estinto
la rinuncia agli atti e la rinuncia al ricorso, con le relative accettazioni, comportano l'estinzione del processo di cassazione
visto il combinato disposto degli artt. 306-390 cod. proc. civ.
la rinuncia agli atti di causa, ove accettata, produce l'estinzione del giudizio e impedisce ulteriori statuizioni sul merito
Massime di principio
- La transazione che definisce integralmente la controversia può eliminare l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità e condurre alla rinuncia al ricorso.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia formalizzata dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo.
- Quando le parti chiedono e concordano la compensazione integrale delle spese, e la rinuncia è accettata, il giudice può non provvedere sulle spese.
- L'estinzione per rinuncia impedisce ogni esame dei motivi di ricorso e del merito della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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