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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39913/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formalizzata dal ricorrente dopo la transazione intervenuta tra le parti. Richiamato il combinato disposto degli artt. 306 e 390 c.p.c. e l'intervenuta accettazione delle rinunce, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, in ragione della richiesta di compensazione totale e delle rispettive accettazioni.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato per cassazione una sentenza della Corte d'appello di Napoli, resa in un precedente giudizio civile e mai notificata. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti costituite, insieme anche al difensore che agiva in proprio per gli onorari, hanno sottoscritto un accordo transattivo in data 30 giugno 2021, con il quale hanno definito in via tombale ogni rapporto controverso e hanno reciprocamente rinunciato a tutti i giudizi, procedimenti, azioni esecutive, cautelari e di volontaria giurisdizione connessi. Sulla base di tale accordo, il ricorrente ha depositato l'atto di transazione e ha formalmente dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c., chiedendo la compensazione totale delle spese. La controparte ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    DICHIARA ai sensi dell'art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso per Cassazione

    la rinuncia al ricorso per cassazione, una volta formalmente dichiarata e accettata secondo le modalità di legge, determina la chiusura del giudizio

  • artt. 306-390 c.p.c.

    visto il combinato disposto degli artt. 306-390 cod. proc. civ., il processo va dichiarato estinto

    la rinuncia agli atti e la rinuncia al ricorso, con le relative accettazioni, comportano l'estinzione del processo di cassazione

  • art. 306 c.p.c.

    visto il combinato disposto degli artt. 306-390 cod. proc. civ.

    la rinuncia agli atti di causa, ove accettata, produce l'estinzione del giudizio e impedisce ulteriori statuizioni sul merito

Massime di principio

  • La transazione che definisce integralmente la controversia può eliminare l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità e condurre alla rinuncia al ricorso.
  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia formalizzata dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo.
  • Quando le parti chiedono e concordano la compensazione integrale delle spese, e la rinuncia è accettata, il giudice può non provvedere sulle spese.
  • L'estinzione per rinuncia impedisce ogni esame dei motivi di ricorso e del merito della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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