Cassazione Penale, Ordinanza n. 03007/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per bancarotta fraudolenta, con la pena già rideterminata dalla Corte di appello in quattro anni di reclusione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Perugia che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la responsabilità per bancarotta fraudolenta e rideterminando la pena in quattro anni di reclusione. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestando l'affermazione di responsabilità per la vendita di alcuni terreni edificabili e sollecitando una diversa valutazione delle prove. Con il secondo motivo censurava la qualificazione di amministratore di fatto attribuitagli, sempre denunciando violazione di legge e vizio motivazionale e mirando, in sostanza, a una nuova lettura del compendio probatorio. Con il terzo motivo contestava la configurabilità del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, prospettando violazioni di legge e vizi di motivazione. La Corte rilevava che i primi due motivi erano inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità; il secondo era anche manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata risultava congrua e logica. Il terzo motivo era ritenuto inammissibile perché introduceva nuovi profili di censura non dedotti come motivi di appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, r.d. n. 267/1942
norma incriminatrice richiamata per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestata all'imputato
norma richiamata per la responsabilità dell'imputato in relazione alla qualifica e alla disciplina della bancarotta fraudolenta
i nuovi profili di censura non dedotti in appello sono inammissibili in cassazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di rivalutazione del merito o di alternativa lettura delle fonti probatorie, poiché tale verifica è estranea al sindacato della Cassazione.
- La deduzione di vizi motivazionali è inammissibile quando si limita a prospettare difetti non emergenti dalla decisione impugnata e, in realtà, mira a sostituire la ricostruzione difensiva a quella del giudice di merito.
- I motivi di ricorso per cassazione non possono introdurre nuovi profili di violazione di legge non precedentemente devoluti con l'appello, quando la preclusione processuale sia espressamente prevista a pena di inammissibilità.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione congrua e logica sulla responsabilità dell'imputato, la censura che non individua reali illogicità o violazioni di legge resta manifestamente infondata o inammissibile.
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