Cassazione Civile, Ordinanza n. 34811/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata promossa sulla base di due assegni bancari girati in favore del creditore procedente. Il debitore propose opposizione all'esecuzione sostenendo, in via principale, di non aver mai apposto la sottoscrizione di girata sui titoli posti a fondamento dell'esecuzione; in subordine eccepì la nullità della girata per violazione della disciplina sul divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre la soglia prevista dal d.l. 143/1991, oltre ad affermare di avere già estinto il debito. Il creditore, costituendosi, dichiarò di volersi avvalere della scrittura disconosciuta e chiese prova testimoniale sul fatto che gli assegni erano stati sottoscritti dal debitore a scopo di garanzia. Nel corso della procedura furono notificati ulteriori precetti fondati sugli stessi assegni; uno divenne inefficace, l'altro sfociò in pignoramento presso terzi con ordinanza di assegnazione, avverso la quale venne proposta altra opposizione. Riunite le opposizioni, il Tribunale accolse quelle del debitore ritenendo che, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione, sarebbe stato onere del creditore proporre tempestiva istanza di verificazione della scrittura privata. La Corte d'appello confermò, ma con diversa motivazione: osservò che al precetto erano state allegate solo fotocopie degli assegni e ritenne che, una volta disconosciuta la firma, spettasse al creditore produrre gli originali; in mancanza, la richiesta di verificazione sarebbe stata inammissibile. Il ricorrente denunciò in cassazione, con il primo motivo, error in procedendo per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che gli originali non fossero stati prodotti, deducendo invece che essi erano contenuti nel fascicolo dell'esecuzione acquisito nel giudizio di opposizione e comunque rifluiti nel fascicolo di appello; aggiunse che, se anche i titoli fossero stati prodotti solo in fotocopia in primo grado, la produzione dell'originale in appello sarebbe stata ammissibile. Con il secondo motivo dedusse, sempre come error in procedendo, l'erroneità del giudizio di validità del disconoscimento della firma, sostenendo che esso fosse contraddittorio e che la sua irritualità fosse già stata affermata in primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha osservato che, anche ammettendo in astratto la necessità dell'originale per la verificazione della scrittura privata disconosciuta, nel caso concreto la sentenza era viziata perché il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto acquisire e verificare il fascicolo dell'esecuzione, nel quale gli originali dei titoli dovevano normalmente trovarsi; se il fascicolo non era disponibile, la Corte d'appello doveva acquisirlo d'ufficio, mentre se era disponibile non poteva limitarsi a constatare la mancata produzione nel processo oppositivo, dovendo invece verificare la presenza degli originali nel fascicolo esecutivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva è stata l'erroneità dell'impostazione della Corte territoriale sulla presunta mancata produzione degli originali degli assegni, non avendo essa verificato il fascicolo dell'esecuzione, che avrebbe dovuto essere acquisito nel giudizio di opposizione.
Norme richiamate
arg. ex art. 186 disp. att. c.p.c.
Il giudice dell'opposizione ha il dovere di acquisire d'ufficio il fascicolo dell'esecuzione; non può quindi ignorarne il contenuto quando esso è rilevante per la verifica dei titoli esecutivi.
Richiamato solo per indicare l'inefficacia del precetto successivo divenuto inefficace per decorso del termine.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondato su titoli esecutivi già inseriti nel fascicolo dell'esecuzione, il giudice deve verificare la presenza e il contenuto di quel fascicolo, soprattutto quando ne sia stata disposta l'acquisizione o comunque esso debba essere acquisito d'ufficio.
- Se il titolo esecutivo originale risulta o deve risultare nel fascicolo dell'esecuzione, non è corretto fondare l'inammissibilità della verificazione della scrittura privata sul solo rilievo che l'originale non sia stato materialmente depositato nel fascicolo dell'opposizione.
- Quando la decisione di merito si fonda su una presunta mancanza documentale, il giudice deve accertare in concreto se il documento sia presente in altri fascicoli ritualmente acquisiti al processo; altrimenti la motivazione è viziata da error in procedendo.
- L'eventuale questione teorica sulla necessità dell'originale per la verificazione della scrittura privata resta recessiva se il giudice ha omesso di considerare un fascicolo processuale che, per legge e per ordine istruttorio, avrebbe dovuto essere esaminato.
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