Cassazione Civile, Ordinanza n. 19881/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato i cinque motivi di ricorso perché ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata della lite fiscale. Accertato il pagamento integrale dovuto per l’adesione alla definizione agevolata, ha dichiarato l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte della CTR del Lazio, dell’appello proposto dalla contribuente in materia tributaria. In cassazione la società contribuente ha proposto cinque motivi di ricorso avverso la sentenza regionale; tuttavia, prima della decisione nel merito, ha depositato istanza di estinzione del giudizio deducendo l’adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali prevista dalla l. n. 197 del 2022 e l’avvenuto pagamento in un’unica soluzione dell’intera somma dovuta. La società controricorrente ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre il Comune non ha svolto difese.
Norme richiamate
La definizione agevolata delle liti fiscali, accompagnata dal pagamento integrale della somma dovuta in unica soluzione, comporta l’estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- L’adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali, quando risulti eseguito il pagamento integrale dovuto, determina l’estinzione del giudizio, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso pendenti.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese seguono il criterio della compensazione impropria indicata nel provvedimento, restando a carico di chi le ha anticipate.
Come è indicizzato
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