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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30760/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Marsala del 28/06/2024 deducendo, in sostanza, una violazione di legge per asserita mancanza assoluta di motivazione sulla misura dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione con riferimento a diverse evasioni contestate. Secondo il ricorso, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente spiegato il quantum dell'aumento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che la motivazione della decisione, letta complessivamente, era sufficiente e dava conto del trattamento irrogato, anche considerando il modestissimo aumento apportato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla pretesa assenza di motivazione sulla misura dell'aumento per continuazione, osservando che la sentenza impugnata offriva, nel suo complesso, una motivazione adeguata sul trattamento sanzionatorio e che l'aumento era di entità molto contenuta. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la doglianza di violazione di legge per difetto di motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena per continuazione è inammissibile o infondata quando la sentenza di merito, valutata nel suo complesso, consente di comprendere le ragioni del trattamento sanzionatorio.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio non richiede necessariamente un'analitica giustificazione numerica dell'aumento per continuazione, potendo risultare sufficiente una motivazione complessiva, specie quando l'incremento sia di entità modesta.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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