Cassazione Civile, Ordinanza n. 28211/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava soltanto le statuizioni sulle spese di lite. In primo grado il Tribunale di Roma aveva accolto l'eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali e liquidato le spese in euro 1.618,00 ponendole a carico dell'agente della riscossione. La Corte d'appello di Roma aveva poi rigettato il gravame della parte ricorrente. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, e delle norme processuali sulle spese, lamentando che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tabellari e che non fosse stato riconosciuto il compenso per la fase istruttoria, in particolare per la chiamata in causa dell'agente della riscossione iussu iudicis. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale, in sostanza, giustificato una compensazione delle spese in favore dell'INPS, nonostante l'ente previdenziale fosse l'unico titolare della pretesa contributiva e dunque integralmente soccombente sulla prescrizione, mentre la riferibilità della prescrizione all'inerzia dell'agente della riscossione attiene solo ai rapporti interni tra ente impositore e agente e non integra di per sé gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, in assenza di diversa convenzione, la liquidazione dei compensi professionali effettuata secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato, non può scendere sotto i minimi tabellari, che hanno carattere inderogabile. Ha inoltre ritenuto che la fase istruttoria comprenda anche le attività indicate dall'art. 4, comma 5, lett. c), del decreto, sicché la chiamata in causa dell'agente della riscossione disposta dal giudice doveva essere valorizzata ai fini della liquidazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui, nelle controversie relative alla prescrizione di contributi previdenziali, la legittimazione a resistere spetta all'ente previdenziale titolare della pretesa, che va considerato soccombente se l'eccezione è accolta; la circostanza che l'inerzia sia imputabile all'agente della riscossione non basta a compensare le spese, che devono gravare solidalmente su ente creditore e agente secondo causalità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indica il termine entro cui la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 4 D.M. 05/04/2015 n. 55
i parametri forensi, come modificati, devono essere applicati senza scendere sotto i valori minimi in assenza di diversa convenzione tra le parti.
ha modificato il D.M. n. 55/2014 in tema di parametri forensi.
Tabelle 1-2 allegate al D.M. n. 55/2014
i valori tabellari minimi sono vincolanti nella liquidazione delle spese.
le spese seguono la soccombenza; l'ente previdenziale, soccombente sulla prescrizione, non può sottrarsi alla regola salvo specifiche ragioni di compensazione.
la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, non integrate dalla sola imputabilità interna dell'inerzia all'agente della riscossione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma processuale violata in relazione alla motivazione della liquidazione delle spese.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della decisione in punto spese.
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014
"l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, (…) la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio"
la fase istruttoria comprende anche attività connesse alla chiamata in causa disposta dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi.
Massime di principio
- Quando la liquidazione delle spese e dei compensi professionali avviene secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, il giudice non può attestarsi sotto i valori minimi, salvo diversa convenzione tra le parti; i minimi tabellari hanno carattere inderogabile.
- Ai fini della liquidazione del compenso, la fase istruttoria comprende anche le attività espressamente ricomprese dal D.M. n. 55/2014, incluse quelle connesse a provvedimenti istruttori e alla chiamata in causa disposta dal giudice.
- Nelle controversie aventi ad oggetto l'eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali, la legittimazione a resistere spetta all'ente previdenziale titolare della pretesa impositiva, che va considerato soccombente se l'eccezione viene accolta.
- La sola circostanza che la prescrizione sia dipesa dall'inerzia dell'agente della riscossione non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio di causalità e possono gravare solidalmente su ente creditore e agente della riscossione, quando entrambi risultino soccombenti rispetto all'esito della controversia.
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