Sentenza del 30/09/2019 n. 24266 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato quattro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006-2009, riguardanti due immobili di sua proprietà gravati da servitù di uso pubblico. Con il primo motivo ha sostenuto che la servitù attribuisse al Comune un diritto reale di uso, rendendo applicabile l'esenzione prevista per gli immobili comunali e trasferendo sul Comune la soggettività passiva. Con il secondo motivo ha contestato il potere del Comune di differenziare le aliquote ICI in relazione alle categorie di fabbricati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la servitù di uso pubblico è un diritto collettivo, appartenente alla collettività e rappresentato dal Comune, ma non equivale al diritto reale tipico di uso previsto dalla normativa ICI. Il proprietario privato conserva quindi la proprietà e resta soggetto passivo dell'imposta; non si applica l'esenzione prevista per gli immobili di cui il Comune sia proprietario o titolare di diritti reali tipici. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la differenziazione delle aliquote da parte del Comune, nei limiti previsti dalla legge. Pittarello Holding è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.500 euro oltre accessori e spese generali, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
La soggettività passiva ICI spetta al proprietario oppure al titolare di uno dei diritti reali tipici espressamente indicati. La servitù di uso pubblico non è assimilabile al diritto reale di uso previsto dalla norma.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
L'esenzione opera soltanto quando il Comune è proprietario o titolare di uno dei diritti reali tipici richiamati dall'art. 3. Non si estende alle servitù di uso pubblico, che appartengono alla collettività.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52
Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.
Il Comune può differenziare le aliquote tributarie in base alle categorie di fabbricati, purché rispetti i limiti legali relativi alla fattispecie imponibile, ai soggetti passivi e all'aliquota massima.
Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Il diritto d'uso civilistico è un diritto reale tipico, personale e limitato, distinto dalla servitù di uso pubblico, che è un diritto collettivo sui generis finalizzato alla fruizione pubblica di specifiche utilità.
La parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese del giudizio.
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La presenza di una servitù di uso pubblico su un immobile privato non trasferisce automaticamente la soggettività passiva dell'imposta al Comune e non elimina l'obbligo tributario del proprietario.
- Ai fini delle imposte patrimoniali, le esenzioni basate sulla titolarità comunale devono essere interpretate restrittivamente: occorre verificare che il Comune sia proprietario o titolare di uno dei diritti reali tipici espressamente previsti dalla legge.
- La servitù di uso pubblico attribuisce alla collettività soltanto specifiche utilità, normalmente riconducibili all'uso e non al godimento pieno dei frutti del bene; il proprietario conserva gli altri poteri dominicali.
- Non bisogna confondere la servitù di uso pubblico con il diritto reale di uso civilistico: sono istituti diversi per titolarità, contenuto, durata e disciplina.
- I Comuni possono differenziare le aliquote tributarie tra diverse categorie di immobili, purché rispettino i limiti stabiliti dalla legge e non modifichino autonomamente i soggetti passivi o la fattispecie imponibile.
- In caso di rigetto integrale del ricorso, il contribuente soccombente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Testo integrale
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