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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42590/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato l'aggravamento della misura dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare, disposto dal G.I.P. dopo un controllo dei Carabinieri del 18/03/2023 che aveva rilevato la presenza in abitazione di più persone non conviventi e la presenza di vicini con precedenti. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 276 c.p.p. per omessa valutazione delle indagini difensive volte a dimostrare che i presenti erano familiari intervenuti per lavori urgenti di ripristino dell'impianto elettrico e che altri soggetti stavano solo attraversando le aree comuni; contesta inoltre la motivazione relativa alla rilevanza penale della convivenza di un vicino detenuto e segnala misure adottate dopo l'aggravamento (divisorio) come idonee a escludere il pericolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in realtà un sindacato sul merito e sui fatti, non ammissibile in sede di legittimità, dato che il Tribunale aveva fornito motivazione adeguata e corretta. Il Tribunale aveva valorizzato la presenza non autorizzata di persone non conviventi, l'assenza di autorizzazioni per l'esecuzione di lavori, la mancata prova dell'inagibilità e il breve intervallo temporale tra la riduzione della misura e la trasgressione, argomentando l'attualità del pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sostituzione o l'aggravamento della misura cautelare in caso di violazione delle prescrizioni: va applicata secondo il principio di adeguatezza per adattare la misura alla mutata situazione risultante da condotte trasgressive che ne dimostrino l'inadeguatezza.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare il tipo di censure ammissibili in cassazione; la Corte osserva che il ricorso solleva in realtà questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità e quindi devolve a motivi deducibili ai sensi dell'art. 606.

  • art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (formalità di esecuzione della sentenza).

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020 (Hajdari)

    Principio secondo cui il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità se corredato da adeguata motivazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 489 del 02/07/2014 (Ivanciu)

    Affermato che la sostituzione o aggravamento della misura presuppone la verifica di una condotta trasgressiva che, nelle sue connotazioni, dimostri la sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso.

Massime di principio

  • Le decisioni di aggravamento della misura cautelare per violazione delle prescrizioni sono valutazioni di merito riservate al giudice e, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità.
  • Per contrastare un aggravamento occorre non solo offrire una versione alternativa dei fatti, ma dimostrare puntualmente l'assenza di violazione o l'inidoneità delle risultanze probatorie; mere deduzioni difensive non bastano.
  • Le difese basate su lavori urgenti o sulla presenza di familiari devono essere corredate da elementi documentali e da autorizzazioni o segnalazioni formali (es. richieste di intervento, dichiarazioni formali) per essere ritenute persuasive.
  • La breve distanza temporale tra l'attenuazione della misura e la accertata violazione è un elemento che rafforza la valutazione di pericolosità e di rischio di reiterazione da parte del giudice.
  • Misure successivamente adottate per impedire i contatti (per esempio divisori) possono essere considerate dal giudice ma non necessariamente escludono l'illegittimità della condotta già accertata né la necessità dell'aggravamento, se la valutazione del giudice di merito ritiene sussistente il pericolo.
  • Se si vuole impugnare efficacemente l'aggravamento è strategico concentrarsi su profili di legittimità e di carenza motivazionale formale o su vizi procedurali, poiché le riconsiderazioni di fatto sono normalmente inammissibili in sede di cassazione.

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