Cassazione Penale, Sentenza n. 16247/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per diffamazione (art. 595 co. 3 c.p.) per un articolo pubblicato il 22/05/2015 sul blog "Il Fatto Teramano" in cui definiva la parte civile con espressioni offensive («spregiudicatezza e levatura morale», "ricettacolo di corrotti ed affaristi", "mezze seghe e di sottosviluppati politici") e la collegava al Partito Democratico; in cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge per mancata applicazione dell'esimente del diritto di satira/critica politica (art. 51 c.p.), sostenendo che il pezzo era satirico e fondato su fatti veri e rilevanti; (ii) vizio di motivazione e arbitrarietà nella quantificazione della provvisionale e del danno civile (art. 539 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: le espressioni utilizzate travalicano il diritto di critica/satira perché costituiscono un attacco alla sfera morale della persona, prive di agganci fattuali verificabili e idonee a esporre la parte civile al pubblico disprezzo; dunque l'esimente ex art. 51 c.p. non si applica. Sul secondo motivo ha dichiarato l'impugnazione inammissibile poiché la concessione e quantificazione della provvisionale è decisione discrezionale non sindacabile in sede di cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione di euro 3.500 per spese di rappresentanza e difesa della parte civile, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per configurare il reato di diffamazione commessa con comunicazione a piu' persone; la Corte ha ritenuto che le espressioni utilizzate ledessero la reputazione e l'onore della parte civile
L'esimente del diritto di critica/satira politica non è stata riconosciuta: la Corte ha interpretato l'art. 51 nel senso che la satira è ammissibile entro limiti di continenza e con agganci fattuali verificabili; quando si traduce in attacco personale gratuito e in disprezzo pubblico non è protetta
Richiamato in fatto: la Corte di merito aveva osservato che parte dell'articolo era stata rimossa con provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.; la Cassazione osserva però che la breve durata di pubblicazione non esclude la offensività delle espressioni
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della quantificazione del danno e della provvisionale; la Corte ha però dichiarato non sindacabile in cassazione la decisione discrezionale sulla provvisionale
Massime di principio
- Il diritto di critica e la satira sono compatibili con la libertà di espressione, ma non proteggono espressioni che si traducono in attacchi personali gratuiti e nella denigrazione della sfera morale dell'individuo; occorre un aggancio fattuale verificabile e il rispetto dei limiti di continenza.
- In tema di diffamazione, la forma satirica non giustifica affermazioni prive di riscontro fattuale o idonee a esporre la persona al pubblico disprezzo; toni forti sono tollerati solo se collegati a fatti e finalità di critica politica o informativa.
- La quantificazione e concessione di una provvisionale in sede penale è decisione discrezionale: difficilmente impugnabile con ricorso per cassazione, essendo destinata poi alla verifica in sede di liquidazione del danno.
- Chi pubblica contenuti critici o satirici dovrebbe documentare l'ancoraggio fattuale delle critiche e mantenere un registro linguistico che eviti insulti diretti alla persona per non oltrepassare il limite della lecita critica.
- Per il danneggiato è utile provare, ove possibile, elementi di diffusione e durata della pubblicazione come parametri per la quantificazione del danno, anche se la corte può trovare la offensività indipendentemente da breve durata di pubblicazione.
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