Cassazione Civile, Ordinanza n. 32199/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente pubblico civile aveva percepito compensi per attività svolte nel periodo giugno 2007-agosto 2010 senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. A seguito di procedimento disciplinare, il direttore generale del Ministero della difesa gli aveva ingiunto di restituire la somma complessiva di euro 54.544,83, con trattenuta sulla retribuzione mensile. Il lavoratore aveva adito il Tribunale del lavoro chiedendo di dichiarare infondata la pretesa recuperatoria, annullare o disapplicare il decreto, inibire ulteriori trattenute e ottenere la restituzione di quanto già trattenuto. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Riassunto il giudizio davanti alla Corte dei conti, quest'ultima ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che non si trattasse di azione erariale del pubblico ministero contabile, ma di recupero di somme promosso dall'amministrazione nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato. La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguardava dunque se la controversia dovesse essere devoluta al giudice contabile o al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha risolto il conflitto negativo dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la vicenda non integrasse un'azione del Procuratore regionale per responsabilità erariale del dipendente indebito percettore, ma una iniziativa dell'amministrazione datrice di lavoro per il recupero di somme dovute ex art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, esercitata nell'ambito di poteri datoriali e di un procedimento disciplinare. Ne consegue che la controversia promossa dal dipendente contro il decreto di recupero e le trattenute salariali attiene al rapporto di lavoro pubblico privatizzato e va decisa dal giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Non sono state liquidate spese, per la natura del conflitto e l'assenza di attività difensiva delle parti in questa fase.
Norme richiamate
art. 53, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
"In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato ... nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza"
prevede l'obbligo di riversamento dei compensi per incarichi non autorizzati, quale conseguenza dell'inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti non previamente autorizzati
art. 53, comma 7-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
"L'omissione del versamento del compenso ... costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti"
la norma è letta come ricognitiva dell'orientamento già consolidato sulla giurisdizione contabile solo quando sia azionata la responsabilità erariale per omesso riversamento da parte del dipendente percettore
art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
"in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"
radica la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie che investono l'esercizio di poteri datoriali nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato
Massime di principio
- La giurisdizione della Corte dei conti sussiste quando sia proposta dal pubblico ministero contabile un'azione di responsabilità erariale contro il dipendente pubblico che, quale indebito percettore, abbia omesso di riversare i compensi ricevuti per incarichi non autorizzati.
- L'introduzione dell'art. 53, comma 7-bis, d.lgs. 165/2001 non ha innovato il sistema, ma ha tipizzato e reso espressa una giurisdizione contabile già riconosciuta in presenza della responsabilità erariale per omesso versamento.
- Quando, invece, l'amministrazione di appartenenza agisce direttamente per recuperare le somme dovute dal dipendente, senza promuovere un'azione di danno erariale tramite la Procura contabile, la controversia riguarda l'adempimento di obblighi nascenti dal rapporto di lavoro e appartiene al giudice ordinario.
- Se la P.A. attiva il recupero nell'ambito dei propri poteri datoriali e disciplinari, la contestazione del dipendente investe il petitum sostanziale del rapporto di lavoro privatizzato, non un autonomo giudizio di responsabilità erariale.
- Non è ammessa una duplicazione contestuale di azioni, contabile e lavoristica, dirette a conseguire il medesimo risultato patrimoniale nei confronti del medesimo soggetto obbligato.
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