Cassazione Penale, Sentenza n. 16891/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore contestava la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Daniele Arigliano per estinzione dei reati (artt. 337 e 612, comma secondo, cod. pen.) per esito positivo della messa alla prova. Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 168-ter, comma secondo, cod. pen. e 464-septies cod. proc. pen., sostenendo che la dichiarazione di estinzione era stata basata solo sul programma di messa alla prova (lavori di pubblica utilità e scuse alle persone offese) senza alcuna verifica formale dell'effettivo esito positivo della messa alla prova dopo il decorso del periodo di sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per violazione dell'art. 464-septies cod. proc. pen., osservando che il giudice può dichiarare estinto il reato solo dopo il decorso del periodo di sospensione e sulla base della verifica positiva risultante dalla relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Brindisi per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata nel ricorso per sostenere l'obbligo di valutare l'esito della messa alla prova, ma la decisione della Corte si è fondata principalmente sull'interpretazione dell'art. 464-septies c.p.p.; comunque l'art. 168-ter attiene ai presupposti e agli effetti della messa alla prova nel codice penale.
art. 464-septies cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la dichiarazione di estinzione del reato è subordinata al decorso del periodo di sospensione con messa alla prova e alla verifica positiva dell'esito, accertata sulla base della relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha seguito l'imputato.
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova può essere pronunciata solo dopo il decorso del periodo di sospensione previsto e non sulla mera base del programma iniziale concordato.
- È indispensabile la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che attesti il rispetto delle prescrizioni e il comportamento positivo dell'imputato; senza tale verifica formale la decisione è viziata.
- Il pubblico ministero può impugnare la pronuncia che dichiari l'estinzione dei reati se manchi la verifica richiesta dalle norme processuali, ottenendo l'annullamento della sentenza con rimessione degli atti al giudice di merito per il proseguimento.
- Per i giudici di merito: prima di dichiarare l'estinzione, bisogna acquisire e motivare l'esito positivo risultante dalla relazione dell'organo che ha eseguito la messa alla prova; la semplice previsione o adempimento formale del programma non è sufficiente.
- Per la difesa dell'imputato: conservare e produrre la documentazione e le relazioni dell'ufficio di esecuzione penale esterna che attestino l'avvenuta e positiva esecuzione delle prescrizioni, per evitare censure procedurali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16678/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16679/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16680/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16681/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16682/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16684/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →