Cassazione Penale, Ordinanza n. 36478/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato d'ufficio la causa di inammissibilità del ricorso per difetto di valida sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, indicato come atto di appello convertito in ricorso per cassazione, avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Fermo in data 2 aprile 2021. Dal testo non emergono i fatti di merito né il reato originariamente contestato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'atto risultava sottoscritto da un difensore che, secondo la verifica effettuata sul sito del Consiglio nazionale forense, non era iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"
La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale determina inammissibilità insanabile dell'atto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la sottoscrizione dell'atto è requisito formale essenziale: se manca la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità ex art. 613, comma 1, c.p.p. può essere rilevata anche d'ufficio quando risulti che il difensore sottoscrittore non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, il giudice condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Se la decisione di legittimità si fonda esclusivamente su una causa processuale di inammissibilità, la Corte non esamina il merito della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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