Cassazione Penale, Ordinanza n. 12176/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato in concorso. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sul punto della consapevolezza del contenuto dello zaino trasportato a bordo del motociclo, sostenendo che la decisione di merito non avesse adeguatamente provato la sua conoscenza del contenuto. Con il secondo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e del vincolo della continuazione. Con il terzo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, in particolare l'aumento di pena applicato a titolo di contravvenzione nell'ambito della continuazione con fatti già giudicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, osservando comunque che la Corte di appello aveva motivato richiamando la guida del motociclo con targa modificata e la fuga all'arrivo delle forze dell'ordine. Ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo: quanto alla particolare tenuità del fatto e alla continuazione, la Corte territoriale aveva escluso i benefici per la partecipazione di un secondo soggetto e per le modalità della condotta; quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di merito avevano correttamente applicato la regola sulla determinazione della pena nel reato continuato, con distinto calcolo degli aumenti per ciascun reato satellite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La responsabilità per il reato contestato è stata mantenuta ferma in sede di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto sulla consapevolezza del contenuto dello zaino e degli elementi sintomatici valorizzati dai giudici di merito.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in ragione delle modalità della condotta e della partecipazione di un secondo soggetto.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Nel reato continuato, il giudice, dopo aver individuato il reato più grave e fissato la pena base, deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto il profilo del vizio di motivazione, una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito valorizza elementi fattuali sintomatici coerenti con la conclusione sulla consapevolezza o partecipazione dell'imputato, senza che la Cassazione possa sostituirsi nella lettura delle prove.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente negata quando le modalità esecutive della condotta e il concorso di più soggetti rendano il fatto non compatibile con il giudizio di minima offensività.
- Nel reato continuato, la determinazione della pena richiede la distinta individuazione della pena base e degli aumenti per ciascun reato satellite, con motivazione autonoma degli aumenti applicati.
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