Ordinanza n. 2648/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 131/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare relativa all'accesso a locali contenenti beni da inventariare, custodire, conservare e rimuovere
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o detentore di beni)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Sardegna n. 131/2026, chiedendone la riforma. Dal testo non emergono gli specifici motivi di gravame né la natura dettagliata della controversia sostanziale; risulta soltanto che l'istanza cautelare riguardava l'accesso dell'appellante a locali nei quali si trovavano beni, anche deperibili, per finalità di inventario, custodia, conservazione e rimozione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Sardegna, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Nel contemperamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha ritenuto preminenti le esigenze di conservazione dei beni. La misura è stata concessa in termini puntuali e limitati: l'appellante può accedere ai locali esclusivamente per inventariare, custodire, conservare e rimuovere i beni deperibili, previo accompagnamento della Polizia locale, in giorni e orari da concordare con quest'ultima. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Stato lo ha accolto riformando l'ordinanza di rigetto del TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice può accogliere la domanda mediante una misura conformata e limitata alle attività strettamente necessarie per evitare il deterioramento o la perdita dei beni, subordinandone l'esecuzione a modalità di controllo individuate dall'autorità pubblica.
- Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, le esigenze di conservazione di beni deperibili possono prevalere e giustificare l'accesso temporaneo ai locali che li custodiscono, anche con accompagnamento della polizia locale e previa concorde individuazione di giorni e orari.
- L'appello cautelare può condurre alla riforma dell'ordinanza di primo grado quando il bilanciamento degli interessi evidenzi l'esigenza prevalente di adottare una misura conservativa, pur senza anticipare integralmente la decisione di merito.
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