Cassazione Civile, Ordinanza n. 03257/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'accettazione della stessa da parte della controparte; conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del processo. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da una sentenza della Corte d'Appello di Firenze impugnata con ricorso per cassazione da parte di una lavoratrice nei confronti della società datrice di lavoro. Dal testo disponibile non emergono i fatti sostanziali della lite decisa nei gradi di merito, né i motivi specifici del ricorso per cassazione. In sede di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha successivamente depositato rinuncia al ricorso, rinuncia che è stata accettata dalla controparte.
Norme richiamate
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte dichiara l'estinzione del processo e non provvede sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del processo di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, non deve essere pronunciata una regolazione delle spese, salvo diversa previsione normativa applicabile.
- In assenza di una decisione sul merito, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non formula principi sostanziali sulla controversia dedotta.
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