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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21973/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva sospeso l'ordine di esecuzione SIEP 102/2020 emesso dal Procuratore di Pavia e disposto l'immediata scarcerazione in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. Il Procuratore denunciava violazione dell'art. 656 comma 5 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la rettifica della quantificazione della pena da parte del PM non poteva essere considerata come un "nuovo ordine di esecuzione" tale da far decorrere nuovamente i termini per presentare istanze di misure alternative alla detenzione, e che i termini relativi all'ordine originario del 13/02/2020 si erano comunque ormai esauriti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore ritenendolo infondato. Ha confermato la correttezza della decisione del giudice dell'esecuzione che aveva sospeso l'ordine di esecuzione, osservando che l'originario ordine SIEP 102/2020 conteneva un errore nella quantificazione della pena (superiore ai due anni) e che la successiva rideterminazione della pena ad opera del giudice dell'esecuzione e la conseguente rettifica del PM (pena inferiore ai due anni) devono considerarsi alla stregua di un nuovo ordine di esecuzione. Di conseguenza i termini per proporre istanze di misure alternative (es. detenzione domiciliare) decorrono dall'ordine rettificato e l'istanza del 01/12/2021 è stata ritenuta tempestiva; la sospensione dell'ordine e la scarcerazione in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza sono quindi legittime.

Norme richiamate

  • art. 656 comma 5 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, nei casi in cui l'originario ordine di esecuzione contenga un errore rilevante nella quantificazione della pena, la rettifica operata dal pubblico ministero (in esito a rideterminazione da parte del giudice dell'esecuzione) costituisce un nuovo ordine di esecuzione. Da questo nuovo ordine devono decorrere i termini per la proposizione di istanze relative a misure alternative alla detenzione; ne consegue che istanze presentate dopo la rettifica possono essere tempestive e giustificare la sospensione dell'esecuzione in attesa della valutazione del Tribunale di Sorveglianza.

Massime di principio

  • Se l'ordine di esecuzione iniziale contiene un errore sostanziale nella quantificazione della pena, la sua correzione formale (anche a seguito di provvedimento del giudice dell'esecuzione) può essere considerata come un nuovo ordine di esecuzione, con riapertura dei termini per chiedere misure alternative.
  • La tempestività di un'istanza di detenzione domiciliare va valutata rispetto all'ordine di esecuzione effettivamente valido e notificato; se l'ordine originario era errato e successivamente emendato, l'istanza potrà essere considerata tempestiva se proposta dopo la rettifica.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere di sospendere l'esecuzione quando sussistono ragioni fondate di tempestività dell'istanza alternativa alla detenzione, in attesa del pronunciamento del Tribunale di Sorveglianza.
  • Il pubblico ministero, quando rettifica un ordine di esecuzione, dovrebbe esplicitare che si tratta di una nuova emissione dell'ordine per evitare incertezze procedurali e contenziosi sulla decorrenza dei termini per le misure alternative.
  • Chi ritiene che un ordine di esecuzione contenga errori sostanziali deve utilizzare gli strumenti dell'incidente di esecuzione o del ricorso al giudice dell'esecuzione per ottenere la rettifica e tutelare così la possibilità di accedere a misure alternative.

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