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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12147/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Nel settembre 2004 un venditore aveva trasferito un'autovettura a una società acquirente mediante scrittura privata autenticata per il prezzo di euro 25.000. In giudizio il venditore sosteneva di non aver ricevuto il corrispettivo; l'acquirente opponeva di aver pagato il prezzo tramite sei assegni bancari. Il Tribunale aveva accolto la domanda del venditore ritenendo apocrife le girate degli assegni sulla base di consulenza tecnica grafologica e ritenendo non provato il pagamento. La Corte d'appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione, attribuendo alla dichiarazione di prezzo "quietanzato" resa nel certificato di proprietà e autenticata dal venditore il valore di confessione stragiudiziale fatta alla parte, quindi di piena prova del pagamento, superabile solo nei limiti dell'art. 2732 c.c.; per tale ragione aveva ritenuto irrilevante l'accertamento sull'apocrifia delle firme di girata e sulla consegna/incasso degli assegni. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: il primo contestava la qualificazione giuridica di quella dichiarazione come confessione stragiudiziale fatta alla parte, sostenendo che si trattasse di quietanza atipica indirizzata al P.R.A. e liberamente valutabile; gli altri motivi riguardavano la prova della simulazione del pagamento, la mancata valutazione della c.t.u. grafologica e dell'interrogatorio formale, e il rilievo attribuito al ritardo nell'agire per il pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la dichiarazione di avvenuta corresponsione del prezzo inserita nel modulo per l'annotazione del trasferimento al P.R.A. non costituisce quietanza rilasciata al debitore né confessione stragiudiziale fatta alla parte, ma dichiarazione suppletiva indirizzata al conservatore del P.R.A., con natura di confessione stragiudiziale resa a un terzo e dunque liberamente apprezzabile dal giudice. La Corte d'appello ha quindi errato nel considerarla prova legale del pagamento e nel ritenere irrilevanti le ulteriori risultanze istruttorie. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2732 c.c.

    la revoca per errore di fatto o violenza riguarda la confessione stragiudiziale fatta alla parte; non si applica alla dichiarazione in questione, che è resa a un terzo.

  • art. 2733 c.c.

    richiamato per distinguere la confessione stragiudiziale fatta alla parte dalla dichiarazione resa nel certificato di proprietà.

  • art. 2735 c.c.

    la dichiarazione indirizzata al conservatore del P.R.A. non ha efficacia di prova legale tipica della confessione resa alla controparte, ma è liberamente apprezzabile ex comma 2.

  • art. 1414 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito, in tema di simulazione del pagamento.

  • art. 1417 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito, sulla prova della simulazione.

  • art. 2724 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito, sulla prova della simulazione in assenza di controdichiarazione scritta.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito, per la valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito, sull'onere della prova dell'adempimento.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, rimasto assorbito, sul termine ordinario di prescrizione.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, rimasto assorbito, per il dovere del giudice di decidere secondo diritto.

  • art. 13 r.d. n. 1814 del 1927

    norma regolatrice del modulo di dichiarazione per l'annotazione del trasferimento nel P.R.A., nel quale è resa la dichiarazione sul prezzo quietanzato.

  • art. 2 r.d.l. n. 436 del 1927

    richiamato come norma che disciplina il privilegio legale del venditore, che la dichiarazione serve a escludere.

Massime di principio

  • La dichiarazione di avvenuto pagamento inserita nel modulo di trasferimento di un autoveicolo per l'annotazione al P.R.A. non va automaticamente trattata come quietanza rilasciata al debitore o come confessione stragiudiziale fatta alla parte; occorre verificarne la funzione e il destinatario.
  • Quando una dichiarazione è indirizzata a un terzo e non alla controparte del rapporto obbligatorio, essa è liberamente valutabile dal giudice e non gode della forza probatoria tipica della confessione resa alla parte.
  • L'accertamento di una dichiarazione di pagamento nel modulo amministrativo non esaurisce la valutazione della prova dell'adempimento, che deve essere compiuta considerando l'intero compendio istruttorio.
  • Se la qualificazione della prova documentale è errata, le ulteriori contestazioni probatorie restano assorbite e la causa va riesaminata dal giudice di rinvio sulla base del corretto regime di valutazione della prova.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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