Cassazione Penale, Ordinanza n. 08148/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado per tentato furto, aveva riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. ma l'aveva giudicata equivalente alla recidiva contestata. Con l'unico motivo, deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, sostenendo in sostanza che la motivazione sulla recidiva non fosse adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla recidiva, rilevando che la Corte d'appello si era conformata ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: il riconoscimento della recidiva deve essere sorretto da motivazione concreta, fondata non solo sulla gravità dei fatti e sul loro arco temporale, ma su un esame del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., per verificare se la pregressa condotta indichi una perdurante inclinazione al delitto e un'effettiva maggiore pericolosità. La Corte territoriale aveva fornito risposta adeguata circa l'accresciuta pericolosità dell'imputato e il collegamento del nuovo reato con quelli precedenti. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Attenuante riconosciuta in appello per essere stata ritenuta equivalente alla recidiva contestata.
Criterio da utilizzare per valutare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali ai fini del riconoscimento della recidiva.
Massime di principio
- La recidiva non può essere riconosciuta con motivazione meramente automatica o fondata solo sulla gravità astratta dei fatti precedenti e sul tempo intercorso tra essi; occorre un apprezzamento concreto della relazione tra i precedenti e il nuovo reato.
- Ai fini della recidiva, il giudice deve verificare se la precedente condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e di una maggiore pericolosità dell'imputato, escludendo che il nuovo reato rappresenti una mera ricaduta occasionale.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando dia conto dell'accresciuta pericolosità e del collegamento tra il reato sub iudice e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- In cassazione, la censura sulla recidiva è manifestamente infondata quando si risolve in una contestazione della valutazione di merito già congruamente motivata dal giudice di appello.
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