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Sentenza

Sentenza n. 9838/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della determinazione 2022-D337-00238 del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - della relativa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 769504 del 10 novembre 2022 contenente “comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015”; - dell'allegato alla suddetta determinazione recante l'elenco degli importi a carico delle singole aziende per gli anni 2015-2018; - della deliberazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento n. 499 del 19 settembre 2019, di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, e dei relativi allegati; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202303390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e provinciali di determinazione e attribuzione degli importi dovuti a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusa la determinazione della Provincia Autonoma di Trento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Provincia Autonoma di Trento recante l'elenco delle aziende e degli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa relativo agli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi: la comunicazione di avvio del procedimento, la ricognizione della spesa dell'azienda sanitaria provinciale, il decreto ministeriale contenente le linee guida, l'accordo Stato-Regioni-Province autonome, l'intesa della Conferenza permanente e la circolare ministeriale. In fase cautelare il TAR aveva sospeso l'esecutività degli atti. Nel corso del giudizio è intervenuta una nuova disciplina legislativa che ha consentito alle aziende di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, prevedendo che l'integrale pagamento estinguesse l'obbligazione e precludesse ulteriori azioni giurisdizionali connesse. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta del payback, attribuendo a essa prevalenza anche rispetto alla questione di giurisdizione rilevata d'ufficio in relazione ai motivi aggiunti. Non ha tuttavia dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancava un riconoscimento espresso della Provincia Autonoma di Trento circa l'effettiva ricezione del pagamento e la corrispondenza dell'importo versato a quanto dovuto ai sensi della nuova normativa. Considerata comunque la dichiarazione della ricorrente di avere pagato il 25 per cento e il conseguente venir meno dell'interesse alla decisione, nonché il principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    La disciplina sopravvenuta consente l'estinzione degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali e incide sulla permanenza dell'interesse alla decisione dei ricorsi pendenti.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È la disciplina sostanziale cui si riferiscono gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e i provvedimenti provinciali impugnati.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale per la dichiarazione di improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio; il TAR ha assegnato alle parti un termine per depositare memorie sulla possibile questione di giurisdizione, senza ricevere osservazioni.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto del giudizio mediante il pagamento di una quota ridotta e tale pagamento determina il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che risulti accertato il definitivo soddisfacimento della pretesa e, quando la legge lo richiede, l'effettivo pagamento e la corrispondenza dell'importo versato a quello dovuto; in mancanza di tale riscontro, il giudice può dichiarare invece la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di avere adempiuto alla prestazione prevista dalla disciplina sopravvenuta può essere valorizzata, in applicazione del principio dispositivo, ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non ricorrono integralmente i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta disciplina legislativa che definisce gli obblighi di payback per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali dopo l'integrale pagamento della quota prevista incide sulla prosecuzione dei giudizi pendenti relativi ai provvedimenti di ripiano.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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