Cassazione Penale, Sentenza n. 12042/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna in Cassazione l'ordinanza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 29/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 6/12/2018 per tardività del deposito dell'appello. Il difensore deduce che il ricorrente non aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio e che aveva eletto domicilio in luogo diverso e con diversa indicazione delle generalità ("Arco Pasquale Mario" vs "Arco Pasquale"), perciò l'appello avrebbe dovuto considerarsi tempestivo o comunque la mancata notifica avrebbe potuto rendere applicabili rimedi straordinari a tutela dei termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la sentenza di primo grado era stata depositata il 6/12/2018 e il termine per proporre l'appello era dunque scaduto (l'appello è stato depositato il 1/02/2019 e quindi tardivo). Le questioni sulla nullità delle notifiche non sono state ritenute pertinenti in sede di Cassazione e sono state indicate come rimedi che possono essere esperiti mediante istanza di rescissione del giudicato o attraverso la procedura di restituzione nel termine per impugnare; d'altronde il ricorrente aveva già proposto istanza di restituzione, poi rigettata dalla Corte d'Appello perché risultava che avesse ricevuto a mani proprie copia degli atti. Visto l'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se ne ricorrono profili di colpa, al pagamento in favore della cassa delle ammende
L'articolo è stato applicato per imporre al ricorrente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria di €3.000,00 a titolo di ammenda per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
rimedi processuali menzionati (non specificati normativamente nella sentenza)
La Corte osserva che le censure sulla nullità delle notifiche non sono pertinenti in sede di ricorso per cassazione e andrebbero invece proposte tramite istanza di restituzione nel termine per impugnare o con la rescissione del giudicato; tale richiamo implica che esistono rimedi straordinari specifici per contestare vizi di notifica o la mancata partecipazione al processo
Massime di principio
- Il termine per proporre l'appello va valutato a partire dalle date di deposito della decisione di primo grado e, se decorso, l'appello è inammissibile; la tempestività è requisito essenziale di ammissibilità
- Le censure sulla nullità delle notifiche o sulla mancata citazione iniziale non sono tipicamente valutabili in sede di Cassazione come motivo diretto di annullamento dell'inammissibilità dell'appello; tali vizi vanno perseguiti con rimedi specifici (es. istanza di restituzione nel termine per impugnare o rescissione del giudicato)
- L'elezione di domicilio e la corretta indicazione delle generalità sono importanti: discrepanze possono ostacolare la ricezione delle notifiche, ma l'efficacia del rimedio dipende anche dalle risultanze processuali (ad esempio prova dell'effettiva ricezione degli atti)
- Prima di proporre ricorso in Cassazione per contestare l'inammissibilità di un'appello, conviene esaurire o almeno aver tentato i rimedi ordinati (restituzione nel termine, istanza motivata di rescissione) poiché il mancato ricorso a questi strumenti può rendere il gravame inammissibile
- Il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende quando ravvisa colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò impone attenzione preliminare alla fondatezza e tempestività dei rimedi esperiti
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