Cassazione Penale, Sentenza n. 46380/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto il ripristino della custodia cautelare per avere ritenuto che l'ordinanza di sospensione dei termini del 6/9/2021 non poteva operare nei suoi confronti perché egli era libero alla data di quella sospensione; dunque non avrebbe avuto interesse ad impugnare la sospensione e il P.M. avrebbe dovuto richiedere espressamente la sospensione anche per il Parrotta quando divenne oggetto di misura cautelare
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che la questione ratione temporis dell'efficacia dell'ordinanza di sospensione è distinta da quella già trattata in precedenti decisioni: la sospensione adottata ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. estende i suoi effetti ai coimputati che siano in stato di custodia al momento dell'adozione, ma non può essere automaticamente estesa a chi era libero all'epoca della sospensione e successivamente raggiunto da misura cautelare. Nel caso concreto Parrotta era libero al momento della sospensione del 6/9/2021 (era stato scarcerato per decorrenza termini) e quindi la sospensione non poteva operare nei suoi confronti; il Tribunale ha errato nel computo della durata della custodia e nel ripristino della misura
Norme richiamate
la sospensione per la particolare complessità del dibattimento (commi 2 e 3) è una causa oggettiva di sospensione che opera sui termini del procedimento, ma la Corte precisa che la sua estensione soggettiva riguarda i detenuti al momento dell'adozione; per gli imputati liberi al momento della sospensione non opera automaticamente
individua i reati rilevanti per la sospensione per particolare complessità; la giurisprudenza ha affermato che la sospensione, basandosi su una situazione oggettiva, si riferisce al processo nella sua globalità rispetto ai coimputati detenuti al momento
regola l'impugnabilità dell'ordinanza di sospensione: la sospensione è decisa con ordinanza appellabile nelle forme e nei termini di tale articolo; la Corte sottolinea che l'interesse ad impugnare deve essere attuale
disciplina i termini di impugnazione e le ipotesi di riapertura del termine per mancata conoscenza; la Corte usa tale disciplina per argomentare sulla problematicità di riconoscere al libero, poi sottoposto a misura, un diritto di impugnare ex post la sospensione originaria
richiamato in relazione alla retrodatazione dei termini e al computo della durata della custodia cautelare; nel caso concreto la retrodatazione influisce sulla decorrenza dei termini per Parrotta
Corte Costituzionale
rimarcata la natura oggettiva dei presupposti della sospensione e la centralità della richiesta del P.M.; una volta esercitata la richiesta questa assume rilevanza rispetto al processo nella sua globalità
Corte di Cassazione, Sez. 2
precedente richiamato ma ritenuto non decisivo per la fattispecie perchè affrontava questione diversa (estensione della sospensione ai coimputati detenuti per reati non ricompresi in art. 407)
Sezioni Unite della Cassazione
sentenza n. 23381 del 31/05/2007 (Keci)
principio consolidato che la sospensione per particolare complessità può riguardare anche coimputati detenuti per reati non ricompresi in art. 407, purché siano detenuti al momento dell'adozione della sospensione; tuttavia la sentenza non decide specificamente il caso del soggetto libero al momento della sospensione
Cassazione civile e penale - orientamenti citati
Sez. 6 n. 565 del 17/02/1999 Ficara; Sez. 6 n. 13717 del 21/03/2019 Seminara; Sez. 2 n. 25498 del 04/04/2012 Cante; Sez. 1 n. 28482 del 27/06/2003 Lucariello; Sez. 1 n. 3672 del 28/05/1996 Agrigento
giurisprudenza contrastante: alcuni orientamenti estendono l'efficacia della sospensione anche agli imputati latitanti una volta catturati; altri ritengono che la sospensione non possa valere per chi era libero all'adozione; orientamento recente e qui seguito limita l'efficacia ai detenuti al momento dell'adozione e nega l'interesse attuale all'impugnazione per i liberi
Massime di principio
- La sospensione dei termini per particolare complessità (art. 304, comma 2) produce effetti soprattutto rispetto alla situazione processuale oggettiva e ai soggetti già in stato di custodia al momento della sua adozione; occorre verificare lo status personale al momento dell'ordinanza
- Chi era libero al momento dell'adozione della sospensione (non per propria sottrazione volontaria) non beneficia automaticamente della sospensione una volta poi sottoposto a custodia; per questi casi la sospensione non opera retroattivamente
- L'interesse ad impugnare richiede un effetto attuale e concreto: il soggetto che non subisce immediatamente gli effetti della sospensione non ha interesse attuale ad appellarne l'adozione
- Nel caso di arresto successivo all'adozione della sospensione, se si ritiene necessaria la sospensione anche per quel soggetto, il pubblico ministero dovrebbe richiedere espressamente un provvedimento sospensivo specifico o il giudice dovrebbe valutare l'adozione di un nuovo provvedimento al momento dell'esecuzione della misura
- In fase difensiva controllare sempre lo stato processuale al momento di provvedimenti sospensivi e, se si è successivamente raggiunti da misura cautelare, valutare l'impugnazione del provvedimento che ha disposto la custodia e la legittimità di un'eventuale nuova ordinanza di sospensione
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