Cassazione Civile, Ordinanza n. 15971/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio d'appello dichiarato improcedibile dalla Corte d'appello di Napoli perché l'appellante non era comparso per due udienze consecutive. La società soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione deducendo nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che la Corte territoriale aveva deciso sull'erroneo presupposto della corretta comunicazione del rinvio dell'udienza. In particolare, la ricorrente ha affermato di aver ricevuto via PEC una comunicazione di rinvio non corrispondente a quella effettivamente disposta dal collegio, con conseguente mancata conoscenza della data di rinvio. A seguito di ordinanza interlocutoria, la Cassazione ha acquisito certificazione dalla cancelleria della Corte d'appello. È emerso che all'udienza del 21 gennaio 2016 la causa era stata rinviata, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., all'udienza del 3 marzo 2016; tuttavia nel fascicolo non risultava la prova della comunicazione di tale rinvio alle parti non comparse. La ricorrente ha inoltre prodotto una comunicazione telematica riferita ad altra data e comunque non idonea a dimostrare la regolare comunicazione del rinvio effettivo. Il ricorso quindi insisteva sulla violazione degli artt. 101 c.p.c. e 24 Cost. e sulla conseguente nullità della declaratoria di improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che, per la comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza in appello, l'art. 136 c.p.c. richiede che resti agli atti prova della comunicazione nelle forme previste dalla norma, senza che siano ammessi equipollenti. Poiché nel caso concreto mancava la prova positiva della comunicazione del rinvio all'udienza del 3 marzo 2016, la declaratoria di improcedibilità dell'appello è stata considerata affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
udienza di rinvio ex artt.181 e 309 c.p.c.
richiamato come base del rinvio dell'udienza nel giudizio d'appello
udienza di rinvio ex artt.181 e 309 c.p.c.
richiamato come norma procedurale relativa al rinvio e alla mancata comparizione
la causa fu rinviata, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., alla successiva udienza del 3 marzo 2016
l'ordinanza di rinvio in appello deve essere comunicata alle parti non comparse
pur non fissando in maniera perentoria il modo con cui il cancelliere debba eseguire la consegna del biglietto di comunicazione, prescrive che ne rimanga la prova in atti
la comunicazione deve risultare provata agli atti nelle forme previste, senza equipollenti
violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e 24 Cost.
la mancata prova della comunicazione del rinvio integra nullità per violazione del contraddittorio
art. 24 Cost.
violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e 24 Cost.
richiamato a fondamento del diritto di difesa inciso dalla mancata comunicazione
in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
consente la censura per nullità del procedimento e della sentenza
Sez. 2, n. 1005 del 30 gennaio 1992
non sono ammessi equipollenti
precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui la prova della comunicazione ex art. 136 c.p.c. non tollera forme equivalenti
Massime di principio
- La comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza, quando la parte non sia comparsa, deve essere documentalmente provata agli atti secondo le forme previste dall'art. 136 c.p.c.; in difetto, la successiva declaratoria di improcedibilità o estinzione del gravame può essere nulla per violazione del contraddittorio.
- Per la validità della decisione fondata sulla mancata comparizione della parte a udienza rinviata, non è sufficiente un generico riferimento alla comunicazione del rinvio: occorre la prova positiva dell'effettiva comunicazione della specifica data di rinvio.
- In materia processuale, la mancanza di prova della corretta comunicazione del rinvio incide sul diritto di difesa e determina la cassazione della decisione che abbia fatto discendere dalla mancata comparizione conseguenze processuali sfavorevoli alla parte.
- La prova della comunicazione del biglietto di cancelleria non ammette equipollenti quando la legge richiede che la comunicazione risulti in atti nelle forme tipizzate.
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