Sentenza del 02/12/2015 n. 9787 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - INTERESSI PASSIVI - Stabile organizzazione operante nel settore bancario - Fondo di dotazione - Deducibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità degli interessi passivi corrisposti dalla stabile organizzazione italiana alla casa madre estera in relazione ai finanziamenti ricevuti. L'Amministrazione finanziaria aveva limitato la deduzione sostenendo che la succursale disponesse di un fondo di dotazione inadeguato rispetto all'attività esercitata, applicando di fatto i criteri italiani sul patrimonio di vigilanza e la disciplina del transfer pricing prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR. La ricorrente sosteneva invece che le succursali di banche comunitarie non fossero soggette alla vigilanza prudenziale individuale italiana né obbligate a costituire un patrimonio minimo di vigilanza secondo la normativa italiana.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta infondata. Le filiali italiane di banche estere comunitarie sono sottoposte alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine e non hanno l'obbligo di costituire o contabilizzare in Italia uno specifico fondo di dotazione minimo. Di conseguenza, la deducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti della casa madre non può essere limitata sulla base dell'asserita inadeguatezza del fondo di dotazione italiano, né può essere applicata a tale scopo la disciplina nazionale sul transfer pricing dell'art. 110, comma 7, del TUIR.
Norme richiamate
Direttiva 2006/48/CE
La vigilanza prudenziale su un ente creditizio, compresa quella sulle attività esercitate attraverso una succursale o la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro, spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine.
La direttiva attribuisce la vigilanza prudenziale sulle succursali di banche comunitarie allo Stato membro d'origine, escludendo l'applicazione di obblighi prudenziali individuali ulteriori imposti dallo Stato ospitante.
La disciplina italiana sul transfer pricing non può essere utilizzata per limitare la deducibilità degli interessi passivi della succursale italiana sulla base dell'inadeguatezza di un fondo di dotazione che la normativa italiana non impone alla succursale di costituire.
Massime di principio
- Una stabile organizzazione italiana di una banca comunitaria è soggetta, per la vigilanza prudenziale, alle regole e all'autorità dello Stato membro d'origine, salvo specifiche disposizioni applicabili nello Stato ospitante.
- Non è legittimo limitare la deducibilità degli interessi passivi imputati a una succursale comunitaria richiedendo un fondo di dotazione minimo previsto dalla disciplina prudenziale italiana quando tale obbligo non si applica alla succursale.
- La disciplina del transfer pricing non può essere applicata automaticamente per contestare i finanziamenti infragruppo o della casa madre: occorre verificare prima l'effettiva applicabilità della normativa e l'esistenza di un obbligo giuridico di dotazione patrimoniale.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra requisiti fiscali e requisiti prudenziali bancari, individuando quale autorità e quale normativa siano competenti nei rapporti tra Stato d'origine e Stato ospitante.
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