Cassazione Penale, Sentenza n. 32965/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva riconosciuto a SILVESTRI un'indennità per ingiusta detenzione pari a euro 180.950,00 escludendo la causa ostativa del "dolo o della colpa grave". Il Ministero sosteneva che il giudice della riparazione non avrebbe adeguatamente valutato se SILVESTRI, prima e durante l'adozione della misura cautelare, avesse tenuto comportamenti sinergici o contributivi tali da creare una apparenza di colpevolezza (richiamando frequentazioni malavitose, precedenti penali per estorsione, intercettazioni che facevano riferimento al soprannome "La Picanese" e conversazioni che lo indicavano come soggetto dedito ad operazioni illecite), e che quindi sussisterebbe la causa ostativa prevista dall'art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che il giudice della riparazione ha valutato correttamente, in modo coerente e motivato, gli elementi indiziari e le dichiarazioni rilevanti per l'adozione della cautela, escludendo che dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni emergesse oltre ogni ragionevole dubbio che SILVESTRI avesse dato causa alla misura con dolo o colpa grave. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'Amministrazione, avendo omesso di svolgere attività probatoria nel giudizio di riparazione, non può introdurre in Cassazione fatti estintivi o modificativi del diritto all'indennizzo non prospettati nel giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi respinto e il Ministero condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile ... ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
La norma è stata interpretata nel senso che l'esistenza di dolo o colpa grave come causa ostativa dell'indennizzo va accertata d'ufficio dal giudice della riparazione valutando la condotta dell'interessato anteriormente e successivamente alla misura; l'indennizzo è precluso solo se il soggetto ha effettivamente contribuito, con condotta dolosa o gravemente colposa, a creare l'apparenza della sua responsabilità penale
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata)
Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013 (Nicosia) e Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010 (D'Ambrosio)
Richiamati i principi secondo cui il giudice deve valutare la condotta dell'indagato sia prima che dopo l'adozione della cautela e che l'indennizzo può essere escluso quando la privazione della libertà sia stata causata anche dalla condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato; inoltre è stato precisato che il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta ha creato l'apparenza di reità
Giurisprudenza di legittimità richiamata (categorie e precedenti)
numerose pronunce (es. sez.4 n. 41081 del 13/10/2010 Zefi; n.2422 del 13/12/2011 Corieri; sez.4 n. 19180 del 18/02/2016 Buccini, ecc.)
Principio secondo cui l'Amministrazione che non ha partecipato attivamente al giudizio di riparazione non può sollevare in Cassazione fatti o argomentazioni che non erano stati prospettati nel giudizio di merito; il giudice della riparazione deve esaminare il quadro indiziario utilizzabile nella fase delle indagini e valutare la capacità della condotta dell'indagato di trarre in inganno l'autorità
Massime di principio
- Per ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione, il giudice deve accertare che la detenzione non sia stata causata da dolo o colpa grave dell'interessato: va valutata la condotta anteriore e successiva alla misura e la sua idoneità a creare una falsa apparenza di colpevolezza
- Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al processo di merito: il valutatore opera ex ante sul quadro indiziario disponibile al momento dell'adozione della cautela, senza dover accertare la sussistenza del reato
- L'Amministrazione che non abbia contestato o prodotto nei termini nel giudizio di riparazione fatti estintivi o modificativi del diritto all'indennizzo non può introdurli per la prima volta in Cassazione
- Frequentazioni ambigue o precedenti penali possono integrare una causa ostativa solo se, valutati nel complesso e in modo motivato, risultano idonei a giustificare che l'indagato abbia concorso con la propria condotta a determinare l'adozione o il mantenimento della misura cautelare
- Le intercettazioni e le dichiarazioni utilizzate per la misura cautelare devono avere valenza indiziaria sufficiente e non neutralizzata dal giudice di merito: se sono dubbie o non permettono un affidabile collegamento all'indagato, non ostano al riconoscimento dell'indennizzo
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