Cassazione Penale, Sentenza n. 22230/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (artt. 216, primo comma, n.1 e 223, primo comma, r.d. n.267/1942). Lamentata violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza del dolo: la difesa sosteneva che le operazioni contestate fossero mera gestione imprudente (non dolosa), che alcune somme fossero corrisposte a titolo di compenso o acconti per preliminari/associazioni in partecipazione e che la società fosse in bonis al momento degli atti; inoltre si eccepiva la corretta tenuta dei libri contabili e la mancata prova che l'imputato fosse consapevole di impoverire il patrimonio sociale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione delle sentenze di merito che hanno qualificato le operazioni come distrattive, richiamando elementi quali pagamenti a società nelle quali l'imputato aveva interesse diretto, versamenti integrali effettuati prima della stipula di preliminari e l'assenza di delibere assembleari per prelievi asseriti come compensi. La Corte ha inoltre richiamato il principio consolidato secondo cui il dolo nel reato di bancarotta per distrazione è il dolo generico: è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalla funzione di garanzia per i creditori, senza necessità della consapevolezza dello stato di insolvenza o dello scopo di recare danno ai creditori. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
r.d. 16 marzo 1942 n.267, art.216, comma 1, n.1
Norma che punisce la bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte interpreta la fattispecie richiamando che il elemento soggettivo è il dolo generico e che è sufficiente la volontà consapevole di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia per le obbligazioni.
r.d. 16 marzo 1942 n.267, art.223, comma 1
Norma collegata alle fattispecie di bancarotta; richiamata congiuntamente all'art.216 per la configurazione del reato nei fatti contestati.
cod. proc. pen., art.606, comma 1, lett. b) e e)
Norma processuale citata come base delle censure di nullità/contraddittorietà della motivazione e di travisamento della prova sollevate dal ricorrente.
disp. att. cod. proc. pen., art.173
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione del motivo nel ricorso per cassazione (esposizione sintetica delle censure).
Sez. U, n.22474 del 31/03/2016 (Passarelli), Rv. 266805 - 01
Giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte: per la bancarotta per distrazione l'elemento soggettivo è il dolo generico; non è richiesta la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficiente la volontà consapevole di dare al patrimonio aziendale una destinazione estranea alla funzione di garanzia.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico: conta la volontà consapevole di destinare il patrimonio societario a fini estranei alla sua funzione di garanzia, non la prova che l'amministratore sapesse dell'insolvenza o volesse specificamente danneggiare i creditori.
- Pagamenti effettuati a favore di società nelle quali l'amministratore ha un interesse personale o pagamenti effettuati integralmente prima della stipula di atti formali (preliminari, ecc.) costituiscono indici rilevanti di distrazione e possono giustificare la qualificazione dolosa dell'operato.
- La corretta tenuta della contabilità o il fatto che la società fosse in bonis al momento degli atti non escludono automaticamente il reato: ciò che rileva è l'effetto delle operazioni sulla consistenza del patrimonio e l'area di garanzia dei creditori.
- L'assenza di delibere assembleari o di documentazione che giustifichi prelievi di denaro (compensi, rimborsi, acconti) è un elemento logico che favorisce la ricostruzione della natura distrattiva delle operazioni.
- In sede di impugnazione è necessario contestare specificamente e con prove efficaci gli 'indici di fraudolenza' ricostruiti dal giudice: argomentazioni meramente alternative (gestione imprudente, aspettativa di realizzo futuro) sono deboli se non corroborate da elementi probatori concreti.
- La valutazione della sussistenza del dolo è essenzialmente logico-probatoria: il collegamento tra destinazione dei flussi finanziari e interesse personale dell'amministratore è spesso decisivo.
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