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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19053/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, tramite ricorso per cassazione, contro la conferma della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentato omicidio in concorso commesso il 23 ottobre 2025. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, omissione di valutazione dell'animus necandi, carente valutazione delle risultanze fattuali decisive, mancata valutazione della memoria difensiva e di un verbale ex art. 391 bis c.p.p., omissione di esame della provocazione asserita delle vittime, mancata considerazione del comportamento successivo (presunto recesso volontario) e rapporti tra i protagonisti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero dato adeguata e congrua motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fondandosi su dichiarazioni rese dalle persone offese e da un testimone, su riprese video di sorveglianza, sugli esiti delle perquisizioni, sul sopralluogo e sulla documentazione sanitaria (ferite gravi e prognosi). I giudici avevano esaminato e motivatamente escluso legittima difesa, provocazione e desistenza, rilevando la natura collettiva dell'azione e l'uso di un'arma da taglio di notevoli dimensioni (machete) compatibile con le lesioni. La Cassazione ha osservato i limiti del sindacato di legittimità sulle ricostruzioni di merito e ha ritenuto che le allegazioni difensive omesse o non esplicitamente citate non introducessero nuovi profili decisivi né fossero logicamente compatibili con l'impianto probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti previsti e sono state omesse le generalità conformemente all'art. 52 d.lgs. 196/2003. Sentenza depositata il 22/04/2026.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Attribuisce al Tribunale la funzione di giudice del riesame: qui il Tribunale di Catanzaro ha svolto il riesame dell'ordinanza del GIP e la sua conferma è stata oggetto del ricorso.

  • art. 391 bis cod. proc. pen.

    Riferimento alle indagini difensive e alle dichiarazioni rese in tale sede; la Corte ha valutato che l'omessa espressa menzione di un verbale ex art. 391 bis non è decisiva se le sue argomentazioni sono incompatibili con il complessivo impianto probatorio.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone l'adempimento formale in cancelleria a seguito della pronuncia; la Corte ha disposto l'invio del provvedimento alla cancelleria per gli adempimenti previsti da tale norma.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla privacy: la Corte ha disposto l'omessa indicazione delle generalità e dei dati identificativi nelle pubblicazioni del provvedimento.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al criterio per l'imposizione della somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato il principio che l'onere è imposto salvo che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U n. 11/2000 e successive)

    Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui in materia di misure cautelari il sindacato di legittimità deve verificare se il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario, ma non può sostituirsi alla valutazione di merito né rimescolare la ricostruzione dei fatti salvo violazioni di legge o manifesta illogicità.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso misure cautelari, le censure che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono, di regola, inammissibili: il sindacato è ammissibile solo per vizi di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
  • La gravità indiziaria può essere adeguatamente valorizzata anche sulla base di dichiarazioni testimoniali se queste risultano convergenti e supportate da elementi oggettivi (video, perquisizioni, documentazione sanitaria, sopralluogo).
  • La semplice omissione nella motivazione di una memoria difensiva non determina automaticamente un vizio di motivazione: rileva il contenuto effettivo della memoria e la sua compatibilità o incompatibilità con l'impianto probatorio complessivo.
  • Allegazioni di legittima difesa, provocazione o recesso volontario devono essere valutate rispetto alla compatibilità tra la dinamica riferita e le lesioni effettivamente riscontrate; se incompatibili con le risultanze oggettive, possono essere ritenute non credibili.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare occorre indicare profili giuridici specifici o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; argomentazioni meramente confutative dei fatti non sono sufficienti.

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