Sentenza del 01/04/2022 n. 3039 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 4/2022 - PROCESSO TRIBUTARIO - AMMINISTRATORE DI FATTO - Legittimazione ad impugnare l'accertamento societario - Esclusione - Ragioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento (riguardante IVA e IRAP, per l'anno 2012) relativo a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti tra società del medesimo gruppo e contestazione di sanzioni e modalità istruttorie; contestazione incidentale del sig. XXX (amministratore di fatto) che aveva ricevuto la notifica nella sola qualità di amministratore di fatto. Questioni principali: (i) legittimazione ad impugnare dell'amministratore di fatto; (ii) tempestività della notifica (termine di decadenza e raddoppio ex art. 43 DPR 600/73 per comunicazione della notizia di reato); (iii) valutazione probatoria sull'inesistenza delle operazioni (prove dell'Ufficio: PVC e dichiarazioni dei trasportatori; prove della società: contabilità di magazzino e perizie stragiudiziali); (iv) doglianze sulla mancata indicazione dei mezzi di prova e altre vizi di motivazione e di determinazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. XXX (amministratore di fatto) in quanto l'avviso di accertamento era stato emesso e notificato alla società e al sig. XXX solo nella sua qualità, senza che l'accertamento contenesse pretese dirette nei confronti dell'amministratore; di conseguenza il sig. XXX non aveva interesse soggettivo a impugnare l'atto. Quanto all'appello della società XXX S.r.l., è stato accolto: la Commissione ha annullato l'avviso di accertamento perché, alla luce degli elementi prodotti e dei precedenti orientamenti formatosi in sede di appello per annualità successive, non sussistevano elementi probatori sufficienti a confermare l'inesistenza oggettiva delle operazioni. In motivazione si è altresì ritenuta tempestiva la notifica (termine raddoppiato per comunicazione della notizia di reato entro il termine ordinario). Le spese del doppio grado sono compensate.
Norme richiamate
i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia ... sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini
Il termine di decadenza per notificare l'accertamento è stato ritenuto raddoppiato perché la notizia di reato è stata comunicata alla Procura entro il termine ordinario, rendendo quindi tempestiva la notifica dell'atto.
art. 331 c.p.p. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
violazioni che hanno comportato l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n.74/2000
La segnalazione alla Procura di reato fiscale attiva l'ipotesi di raddoppio del termine di decadenza ai sensi dell'art. 43 DPR 600/73; tale circostanza è stata utilizzata dall'Ufficio per sostenere la tempestività dell'accertamento.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 29474/2021
La giurisprudenza di legittimità è richiamata per affermare che l'amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare un avviso di accertamento notificato alla società quando non vi è alcuna pretesa personale nei suoi confronti, perché manca un interesse personale all'accertamento.
Cass. 19 maggio 1997, n. 4437
Richiamata per il principio secondo cui la perizia stragiudiziale (e, più in generale, le perizie prodotte dalla parte) costituiscono elementi di allegazione difensiva ma non hanno di per sé efficacia probatoria vincolante; il loro valore è indiziario e rimesso alla valutazione discrezionale del giudice.
Cass. 3268/2012
Riferimento al principio che l'Amministrazione finanziaria può assolvere il suo onere probatorio anche con presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; in assenza di tali presunzioni l'accertamento deve essere disatteso.
Massime di principio
- L'amministratore di fatto non è legittimato a impugnare, in via autonoma, un avviso di accertamento emesso nei confronti della società quando l'atto non contiene pretese dirette nei suoi confronti: per impugnare l'atto è necessario un interesse giuridicamente rilevante e una pretesa personale.
- La tempestività della notifica va valutata con attenzione alla normativa sull'eventuale raddoppio dei termini (art. 43 DPR 600/73) quando l'Amministrazione ha comunicato la notizia di reato all'Autorità giudiziaria entro il termine ordinario; bisogna controllare le date precise di comunicazione e di scadenza ordinaria.
- La prova fornita dall'Ufficio (PVC, dichiarazioni di terzi come i trasportatori) può essere decisiva se costituisce insieme elementi "gravi, precisi e concordanti"; il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria credibile e tempestiva.
- La documentazione interna (registri di magazzino, scritture interne) prodotta tardivamente può essere ritenuta inattendibile; è preferibile esibire documenti probatori più oggettivi e tempestivi (bilanci, registri ufficiali, pagamenti bancari, documentazione di terzi).
- Le perizie stragiudiziali hanno valore indiziario limitato: il loro contenuto può essere valutato dal giudice ma non ha efficacia probatoria automatica; è preferibile integrare con elementi documentali e testimonianze verificabili.
- Se l'accertamento contesta l'inesistenza delle operazioni solo in capo all'acquirente e non al venditore (che non è stato denunciato o sanzionato), tale circostanza può indebolire la tesi della totale fittizietà delle operazioni.
- In caso di orientamenti giurisprudenziali consolidati solo in grado d'appello, il giudice può compensare le spese tra le parti.
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