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Sentenza

Sentenza del 10/05/2016 n. 881 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Associazioni riconosciute - Violazioni sostanziali e formali della associazione - Responsabilità solidale del Presidente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La responsabilità solidale e personale del Presidente, o della persona che ha concretamente agito per l'associazione, è stata ritenuta sussistente ai sensi dell'art. 38 del codice civile. Le violazioni commesse dall'associazione nell'attività commerciale possono quindi essere fatte valere anche nei confronti del rappresentante che ha operato all'esterno per conto dell'ente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda violazioni tributarie, sia sostanziali sia formali, commesse nell'esercizio di un'attività commerciale svolta da un'associazione riconosciuta. Il Presidente ha contestato l'estensione a suo carico della responsabilità per i debiti e le sanzioni dell'associazione, ma il principio affermato è che risponde personalmente e in solido chi ha agito in nome e per conto dell'ente.

Norme richiamate

  • Art. 38 del codice civile

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

    La norma fonda la responsabilità personale e solidale del rappresentante che abbia agito in nome e per conto dell'associazione, anche quando le violazioni riguardino l'attività commerciale e gli obblighi tributari dell'ente.

Massime di principio

  • Nelle associazioni riconosciute, l'autonomia patrimoniale dell'ente non esclude automaticamente la responsabilità personale di chi ha assunto obbligazioni o compiuto atti verso i terzi in nome e per conto dell'associazione.
  • In presenza di violazioni tributarie sostanziali o formali riferibili a un'attività commerciale dell'associazione, l'Amministrazione può rivolgersi anche al Presidente o al rappresentante che abbia effettivamente operato per l'ente.
  • La responsabilità non deriva necessariamente dalla sola carica formale: è rilevante l'effettivo svolgimento di attività rappresentativa o gestionale verso l'esterno.
  • Per escludere la responsabilità personale occorre dimostrare, in concreto, di non aver agito in nome e per conto dell'associazione oppure di non essere il soggetto cui sono imputabili le condotte contestate.

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