Sentenza del 10/05/2016 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Mantova
CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO - Errata compilazione del quadro RU - Mancata notifica "Avviso bonario" - Spettanza del credito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il disconoscimento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo relativo agli anni 2008 e 2009, a causa dell’errata compilazione del quadro RU della dichiarazione. Il contribuente sosteneva che l’Amministrazione avrebbe dovuto segnalare tempestivamente l’errore mediante il cosiddetto avviso bonario, consentendo la correzione della dichiarazione. L’Agenzia disponeva già dei dati relativi al credito, avendolo riconosciuto per il 2007.
La decisione
La contestazione è stata accolta. In applicazione dell’art. 6, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, il credito è stato ritenuto spettante anche per gli anni 2008 e 2009, poiché l’Amministrazione non aveva informato il contribuente dell’errore tramite avviso bonario entro il termine utile per correggere la dichiarazione. La mancata comunicazione ha quindi impedito al contribuente di rimediare tempestivamente all’errata compilazione.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, della legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
L'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, consentendogli di porre rimedio agli errori commessi.
La norma impone all’Amministrazione di segnalare gli errori rilevabili dai dati in suo possesso e di consentire al contribuente di correggerli. Se l’Amministrazione omette tale comunicazione e il contribuente perde la possibilità di regolarizzare la dichiarazione, il disconoscimento del credito può risultare illegittimo.
Massime di principio
- L’errata compilazione di un quadro dichiarativo non comporta automaticamente la perdita del credito sostanzialmente spettante, soprattutto quando l’errore è formale e i dati necessari sono già disponibili all’Amministrazione.
- Quando l’Amministrazione rileva un errore sanabile attraverso i controlli automatizzati, deve informare il contribuente mediante avviso bonario entro un termine utile per la correzione.
- La mancata comunicazione dell’errore può assumere rilievo decisivo se impedisce al contribuente di presentare una dichiarazione correttiva o integrativa nei tempi previsti.
- La tutela non opera per crediti inesistenti o privi dei requisiti sostanziali: è necessario dimostrare che l’investimento e le condizioni per il credito sussistevano effettivamente.
- In casi analoghi è opportuno distinguere tra carenza sostanziale dei presupposti del credito e semplice errore dichiarativo, documentando sia la spettanza del beneficio sia la conoscibilità dell’errore da parte dell’Amministrazione.
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