Sentenza del 10/05/2016 n. 539 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Registrazione in via telematica atto di ricognizione debito di società nei confronti dei soci - Avviso di liquidazione notificato al notaio - Legittimità - Sussiste - Legittimazione passiva del notaio - Sussiste - Imposta dovuta in misura dell'1% - Natura dell'imposta - Principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso notificato al notaio in relazione alla registrazione telematica di un atto di ricognizione del debito di una società nei confronti dei soci. In particolare, ha messo in discussione la propria legittimazione passiva e la misura dell’imposta applicata. L’Ufficio ha ritenuto dovuta l’imposta di registro nella misura dell’1%, qualificando l’atto come dichiarativo e non come costitutivo di nuove obbligazioni.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta legittima. L’imposta richiesta è stata qualificata come imposta principale, al pari di quella applicata al momento della registrazione. Il notaio è passivamente legittimato perché ha redatto e registrato telematicamente l’atto ed è responsabile solidalmente con il contribuente, con diritto di rivalsa, per il pagamento dell’imposta. Egli è inoltre direttamente ed esclusivamente obbligato per le relative sanzioni in caso di omesso o tardivo pagamento. L’imposta è dovuta nella misura dell’1%, poiché l’atto si limita a ricognire e confermare un debito già esistente della società verso i soci, senza creare obbligazioni nuove o diverse.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di registro
Gli atti di natura dichiarativa che si limitano a ricognire o confermare rapporti obbligatori già esistenti, senza costituire nuove obbligazioni, sono soggetti all’imposta di registro proporzionale dell’1%.
Disciplina della responsabilità del notaio per la registrazione telematica
Il notaio che redige e registra telematicamente l’atto è legittimato passivamente e risponde solidalmente con il contribuente per l’imposta, con diritto di rivalsa; per le sanzioni relative all’omesso o tardivo pagamento è obbligato direttamente ed esclusivamente.
Massime di principio
- Quando un notaio registra telematicamente un atto, la notifica dell’avviso di liquidazione al notaio è in linea generale legittima: il notaio può essere destinatario della pretesa tributaria anche se l’imposta grava sostanzialmente sul contribuente.
- La responsabilità solidale del notaio riguarda il pagamento dell’imposta e non impedisce al notaio di rivalersi sul contribuente; le sanzioni per omesso o tardivo pagamento possono invece gravare direttamente sul notaio secondo la disciplina applicabile.
- Per determinare l’aliquota occorre distinguere tra atti costitutivi o traslativi e atti meramente dichiarativi: la ricognizione di un debito già esistente, senza novazione o nuove obbligazioni, tende a essere tassata come atto dichiarativo con aliquota dell’1%.
- La qualificazione dell’atto dipende dal suo contenuto effettivo e dagli effetti giuridici prodotti, non soltanto dal titolo attribuito dalle parti.
- L’imposta richiesta in relazione alla registrazione originaria dell’atto mantiene natura di imposta principale; non è quindi automaticamente qualificabile come imposta complementare o suppletiva solo perché liquidata con un successivo avviso.
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