Sentenza del 10/05/2016 n. 534 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Riscossione - Ipoteca di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 - Iscrizione - Previa notificazione al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 - Necessità - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 senza la preventiva notificazione al debitore dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, dello stesso decreto. Il principio affermato è che il contribuente deve essere previamente informato dell'imminente adozione dell'atto lesivo, così da poter adempiere o contestare la pretesa. La necessità della comunicazione è stata ricondotta alla natura dell'ipoteca quale atto collegato alla procedura esecutiva e ai principi di tutela del diritto di difesa, di impugnabilità degli atti lesivi e di conoscibilità degli atti tributari.
La decisione
La decisione ha ritenuto necessaria la preventiva comunicazione al debitore prima dell'iscrizione ipotecaria. In assenza di tale adempimento, l'iscrizione risulta viziata e non può considerarsi legittimamente eseguita. La motivazione richiama gli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, l'art. 21-bis della Legge n. 241 del 1990 e l'art. 6 della Legge n. 212 del 2000. Tuttavia, la successiva Cassazione a Sezioni Unite n. 19667 del 2014 ha precisato che l'ipoteca non è un atto della procedura esecutiva in senso tecnico, escludendo l'applicazione diretta dell'art. 50, comma 2, pur confermando la necessità di una comunicazione preventiva al contribuente.
Norme richiamate
Art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973
Disciplina l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore a garanzia della riscossione del credito tributario. L'iscrizione non può essere eseguita senza che il contribuente sia previamente informato dell'imminente misura cautelare o esecutiva.
Art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973
Prevede l'intimazione di pagamento prima dell'avvio dell'espropriazione forzata. La sentenza ne ha valorizzato la funzione di garanzia informativa, anche se Cass. SS.UU. n. 19667 del 2014 ha escluso la sua diretta applicazione all'iscrizione ipotecaria.
Artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Garantiscono la possibilità di impugnare gli atti della riscossione che incidono concretamente sulla posizione giuridica e patrimoniale del contribuente.
Art. 21-bis della Legge n. 241 del 1990
Esprime il principio generale secondo cui gli atti amministrativi limitativi della sfera giuridica del destinatario devono essere portati a sua conoscenza.
Art. 6 della Legge n. 212 del 2000
Impone all'amministrazione finanziaria di garantire la conoscenza degli atti tributari e di informare il contribuente prima dell'adozione di misure pregiudizievoli.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 19667 del 2014
Ha confermato la necessità di una comunicazione preventiva dell'imminente iscrizione ipotecaria, ma ha escluso che l'ipoteca costituisca un atto della procedura esecutiva e quindi che trovi diretta applicazione l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Massime di principio
- Prima di iscrivere un'ipoteca per debiti tributari, l'agente della riscossione deve informare preventivamente il contribuente, consentendogli di pagare o di contestare la pretesa.
- La mancanza di una comunicazione preventiva può determinare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, perché compromette il diritto di difesa e la possibilità di impugnare tempestivamente l'atto.
- La comunicazione preventiva è necessaria anche quando la specifica formalità richiesta non coincide tecnicamente con l'intimazione di pagamento prevista per l'espropriazione forzata.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra l'obbligo sostanziale di informare il contribuente, generalmente riconosciuto, e la specifica base normativa della comunicazione, che può non essere direttamente l'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973.
- La validità dell'iscrizione va valutata anche verificando la regolare notifica delle cartelle o degli atti presupposti, l'ammontare del debito, il rispetto dei termini e l'effettiva possibilità per il contribuente di difendersi.
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