Sentenza del 10/05/2016 n. 9451 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
C.N. aveva ottenuto dalla Commissione tributaria regionale della Campania il riconoscimento del diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000-2004. La CTR aveva ritenuto che l’attività professionale, svolta con beni strumentali minimi e un solo dipendente addetto a mansioni di segreteria, fosse priva di autonoma organizzazione. L’Agenzia ha impugnato la decisione con un unico motivo, sostenendo che la presenza anche di un solo dipendente, insieme alla responsabilità del contribuente per l’organizzazione, fosse sufficiente a integrare il presupposto dell’IRAP.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rigettato il ricorso dell’Agenzia, confermando quindi il riconoscimento del diritto di C.N. al rimborso dell’IRAP versata per il 2000-2004. Hanno precisato che l’impiego non occasionale di un collaboratore non determina da solo l’autonoma organizzazione: occorre considerare le mansioni svolte e il loro apporto all’attività professionale. Un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive rientra nella soglia ordinaria e non basta, da solo, a far scattare il presupposto; rileva invece un apporto di lavoro che superi tale soglia e concorra significativamente alla specifica attività del contribuente. Il giudizio di fatto sull’organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato. Spese compensate per la controversia della questione in sede di legittimità; non sono indicati importi del rimborso.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive
Perché il lavoro altrui integri autonoma organizzazione non basta la sua presenza: deve essere non occasionale e superare l’impiego di un solo collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive. Il requisito può ricorrere anche in presenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile; il contribuente deve essere responsabile dell’organizzazione e non inserito in una struttura riconducibile ad altri.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c)
A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Le attività professionali rientrano tra quelle potenzialmente soggette a IRAP, ma sono escluse quando, valutati i criteri indicati dalla Corte, risultano non autonomamente organizzate.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003, e art. 53, comma 1, nella versione vigente dal 1° gennaio 2004
A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Le disposizioni individuano le attività di lavoro autonomo cui si applica il criterio dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP, con il riferimento normativo corrispondente ai periodi d’imposta considerati.
Massime di principio
- La presenza di un dipendente non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP: vanno valutate concretamente le mansioni e il contributo del lavoro altrui alla specifica attività professionale.
- Un solo collaboratore che svolge mansioni di segreteria o meramente esecutive, in assenza di altri elementi organizzativi rilevanti, non supera la soglia ordinaria indicata dalla Corte e non basta a integrare autonoma organizzazione.
- Il lavoro altrui può rilevare quando è non occasionale e concorre in modo significativo alla prestazione professionale, superando il mero supporto generico o esecutivo. La valutazione è di fatto e spetta al giudice di merito.
- Per il rimborso dell’IRAP, il contribuente deve provare l’assenza delle condizioni che integrano l’autonoma organizzazione; la decisione di merito è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione non è congrua.
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