Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/05/2016 n. 263 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IVA - Cessione intracomunitaria - VIES - Emanazione del decreto disciplinante il VIES in data successiva alle operazioni - Mancata verifica del codice identificativo del cessionario - Prova dell'avvenuta cessione - Non imponibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la non imponibilità IVA di cessioni intracomunitarie effettuate nei confronti di un cessionario rumeno. L'Amministrazione contestava al contribuente la mancata verifica, tramite sistema VIES, del codice identificativo IVA del cessionario. Il contribuente sosteneva che tale omissione non fosse imputabile a sua negligenza, poiché il sistema VIES rumeno era stato implementato solo successivamente alle operazioni del 2010, e di aver comunque dimostrato l'effettiva cessione intracomunitaria mediante ordini di acquisto, fatture dettagliate, documenti di trasporto e contabili dei pagamenti.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la mancata verifica del codice VIES non comporta automaticamente l'assoggettamento a IVA, soprattutto quando tale verifica non era concretamente possibile per la mancata implementazione del sistema nello Stato del cessionario. La prova dell'effettiva cessione intracomunitaria è stata ritenuta adeguatamente fornita tramite la documentazione commerciale, fiscale, di trasporto e bancaria prodotta. La mancata firma del destinatario sui documenti di trasporto è stata ritenuta irrilevante ai fini della prova complessiva.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA delle cessioni intracomunitarie

    Non imponibilità delle cessioni intracomunitarie

    La non imponibilità richiede la prova dell'effettività della cessione verso un soggetto stabilito in altro Stato membro e del trasferimento dei beni, ma non può essere negata automaticamente per la sola mancata verifica del codice identificativo nel VIES.

  • Sistema VIES

    Verifica del codice identificativo IVA del cessionario comunitario

    La verifica VIES costituisce un elemento di controllo e di prova, ma la sua mancanza non è decisiva in via automatica quando l'operatore dimostri con altri elementi l'effettività dell'operazione e l'impossibilità concreta della verifica dipendente dall'assenza o dalla tardiva implementazione del sistema nello Stato del cessionario.

Massime di principio

  • La mancata verifica del codice VIES, da sola, non esclude necessariamente la non imponibilità IVA di una cessione intracomunitaria.
  • Il contribuente deve comunque dimostrare in modo concreto l'effettività dell'operazione, il trasferimento dei beni in altro Stato membro e l'identità del cessionario.
  • Sono particolarmente rilevanti ordini, fatture dettagliate, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili e ogni altra documentazione commerciale coerente.
  • L'assenza della firma del destinatario sui documenti di trasporto non è necessariamente decisiva, se la prova complessiva dell'operazione è sufficiente.
  • La valutazione deve considerare anche la concreta possibilità, al momento delle operazioni, di verificare il codice IVA tramite il VIES dello Stato del cessionario.
  • In presenza di irregolarità formali, l'Amministrazione non può negare automaticamente il regime di non imponibilità se non dimostra che l'operazione era inesistente o non intracomunitaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.