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Sentenza

Sentenza del 10/05/2016 n. 673 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - vizio di motivazione dell'atto impositivo per mancata allegazione atto presupposto - nullità: sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con il quale gli era stato contestato un maggior reddito da lavoro dipendente di 3.353,00 euro, oltre a IRPEF e addizionali locali. L'accertamento traeva origine da una discrepanza tra gli importi indicati dal lavoratore nel modello 730 e quelli dichiarati dal datore di lavoro nel modello 770, nonché dalle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società. Il contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione, poiché il modello 770 e il PVC, richiamati nell'avviso, non erano stati allegati, né il loro contenuto essenziale era stato riprodotto. Tali documenti erano inoltre sconosciuti e non conoscibili dal contribuente, impedendogli di comprendere pienamente la pretesa tributaria e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, dichiarando nullo l'avviso per difetto di motivazione. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la nullità dell'accertamento, rilevando che l'atto impositivo si fondava su documenti non conosciuti né conoscibili dal contribuente e non allegati né riprodotti nel loro contenuto essenziale. È stata però riformata la sentenza di primo grado limitatamente alle spese: le spese di entrambi i gradi sono state compensate, anche perché la società datrice di lavoro aveva definito il proprio accertamento e la condotta dell'Ufficio non è stata ritenuta temeraria.

Norme richiamate

  • Articolo 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

    Quando un avviso di accertamento richiama documenti o atti presupposti non conosciuti né ricevuti dal contribuente, tali documenti devono essere allegati all'avviso, salvo che l'atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale. La mancata allegazione o riproduzione essenziale determina un vizio di motivazione e, nel caso esaminato, la nullità dell'accertamento, perché impedisce al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di difendersi efficacemente.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento che fonda la pretesa su documenti esterni deve allegare tali documenti, se il contribuente non li conosceva già e non poteva conoscerli.
  • L'allegazione può essere sostituita dalla riproduzione nell'avviso del contenuto essenziale dell'atto richiamato, purché il contribuente possa comprendere origine, natura e quantificazione della pretesa.
  • Il semplice richiamo a un PVC, a una dichiarazione di terzi o ad altra documentazione non è sufficiente quando tali atti costituiscono il fondamento sostanziale dell'accertamento.
  • La riservatezza o l'esistenza di indagini penali non esonerano automaticamente l'Amministrazione dall'obbligo di motivare adeguatamente l'atto e di consentire la difesa del contribuente.
  • La definizione dell'accertamento da parte del datore di lavoro o di un altro soggetto coinvolto non sana necessariamente il vizio di motivazione dell'accertamento notificato al contribuente, se quest'ultimo non ha avuto accesso agli atti presupposti.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare se l'atto impugnato consenta autonomamente di ricostruire i fatti contestati, i documenti utilizzati, il criterio di calcolo e il titolo della maggiore imposta; in caso contrario può sussistere un vizio invalidante.

Testo integrale

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