Cassazione Penale, Ordinanza n. 16752/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio. In sede di legittimità sono stati riprodotti motivi già sottoposti ai giudici di merito: si contestavano la valutazione delle prove, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della resistenza, la responsabilità per l'oltraggio, nonché il giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Corte osserva anche che la richiesta di rinnovazione istruttoria era generica e che il ricorso cercava tardivamente di colmare tale carenza. La Suprema Corte ha ritenuto che le censure fossero non consentite in cassazione perché meramente reiterative di doglianze già disattese in appello con motivazione corretta, puntuale, coerente con le risultanze processuali e immune da illogicità manifeste.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di merito.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria, per essere scrutinabile, deve essere specifica e non generica; una richiesta vaga non può essere surrettiziamente completata in cassazione.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente, puntuale rispetto alle doglianze e immune da manifeste incongruenze.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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