Sentenza n. 547/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Ministeriale concernente le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (D.M. n. 201 del 20 aprile 2020); - del bando di concorso di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione – MIUR n. 499 del 21.04.2020 e successive rettifiche (doc. 1); - del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; - della prova d'esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa; - ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del contingente posti, e della riapertura termini; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova, dell'elenco ammessi e degli atti di concorso; - tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati e di revisione e correzione dei compiti; - degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame; - in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nel sito istituzionale del Ministero; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati; Nonché per l'accertamento - del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale, anche in via cautelare, conseguente al superamento della preliminare prova scritta ivi contestata e opposta; 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Costabile Carmela il 22/11/2022: - della graduatoria di merito pubblicata in via definitiva a conclusione del concorso D.M. n. 201 del 20 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione – MIUR n. 499 del 21.04.2020, pubblicata il 23.09.2022, con cui veniva definitivamente emanata la lista degli aventi diritto all’inserimento nel ruolo insegnanti per la classe B018 - “laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda” per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (doc. 1); - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per il reclutamento di docenti della scuola secondaria, inclusi i quesiti della prova scritta, gli atti della commissione e la graduatoria definitiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti del concorso indetto per la classe B018, contestando l'univocità e la correttezza di alcuni quesiti a risposta multipla. Ha sostenuto che, oltre alle risposte indicate come corrette dall'Amministrazione, fossero corrette anche: per il quesito n. 35, la risposta b) oltre alla a); per il quesito n. 17, la risposta a) oltre alla c); per il quesito n. 22, la risposta c) oltre alla a). La ricorrente aveva conseguito inizialmente 66 punti su 100; in autotutela l'Amministrazione le aveva attribuito il punteggio relativo al quesito n. 16, portandola a 68 punti, ma senza raggiungere comunque il punteggio minimo necessario. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la graduatoria definitiva, deducendo l'invalidità derivata dagli asseriti vizi della prova scritta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al quesito n. 16, poiché l'Amministrazione aveva già attribuito il relativo punteggio in autotutela. Per il resto ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto al quesito n. 35, ha ritenuto corretta soltanto la risposta a), poiché nello sviluppo taglie i valori di sviluppo sono espressi in millimetri, mentre la risposta b) faceva riferimento ai centimetri. Il Collegio ha precisato che nei test a risposta multipla l'Amministrazione può inserire elementi distrattori, ossia risposte plausibili ma errate, funzionali alla selezione delle capacità di ragionamento dei candidati. Quanto al quesito n. 17, ha escluso la correttezza della risposta a), rilevando che l'imbozzimatura riguarda l'operazione di preparazione alla tessitura relativa sia all'ordito sia alla trama, e non soltanto all'ordito. Quanto al quesito n. 22, ha ritenuto errata la risposta c), poiché l'attività dell'addetto al controllo e collaudo non si esaurisce nelle operazioni successive alla conclusione della lavorazione, ma comprende azioni preventive e correttive svolte nell'intero processo produttivo. La graduatoria è stata quindi ritenuta immune da invalidità derivata. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
D.M. n. 201 del 20 aprile 2020
Atto ministeriale di indizione del concorso per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria.
Decreto Dipartimentale MIUR n. 499 del 21 aprile 2020
Bando della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti, applicato dal giudice nella verifica degli atti impugnati.
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Richiamato tra gli atti impugnati nell'ambito della disciplina della procedura concorsuale.
Massime di principio
- Nei concorsi basati su quesiti a risposta multipla, l'Amministrazione può predisporre risposte distrattive, cioè apparentemente plausibili ma non corrette, purché il quesito consenta di individuare una sola risposta esatta sulla base delle conoscenze tecniche richieste.
- La valutazione dell'univocità e della correttezza di un quesito a risposta multipla può essere compiuta alla luce dei testi e delle fonti tecniche di riferimento indicati dall'Amministrazione, soprattutto quando il candidato non contrapponga specifiche fonti di diverso contenuto.
- È legittimo considerare errata una risposta che descriva soltanto una parte dell'attività oggetto del quesito quando la funzione professionale o tecnica considerata si estende all'intero processo o comprende ulteriori fasi essenziali.
- L'attribuzione in autotutela del punteggio relativo a un quesito determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale specifica contestazione, ma non comporta l'accoglimento del ricorso se il punteggio complessivo resta inferiore alla soglia di ammissione.
- L'impugnazione della graduatoria fondata esclusivamente sull'invalidità derivata dagli atti della prova deve essere respinta quando le censure rivolte ai quesiti risultano infondate e la graduatoria non presenta vizi autonomi.
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