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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03953/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo un solo motivo di censura: la violazione dell'art. 545-bis c.p.p. La Corte ha rilevato che tale doglianza non era stata previamente dedotta né con l'atto di appello né nelle conclusioni, come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p. La censura risultava quindi nuova in sede di legittimità e, secondo la motivazione dell'ordinanza, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare in cassazione l'eventuale incompletezza o non correttezza del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. Non essendo stata rispettata tale preclusione, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    Disposizione invocata dal ricorrente come oggetto della doglianza, ma la censura fondata su di essa è stata ritenuta non deducibile per la prima volta in cassazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama come norma che preclude, a pena di inammissibilità, la proposizione in cassazione di questioni non previamente dedotte in appello o nelle conclusioni.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili per la prima volta questioni o censure che non risultino previamente dedotte in appello o nelle conclusioni, quando la preclusione sia espressamente prevista a pena di inammissibilità.
  • Chi ricorre per cassazione deve confrontarsi specificamente con quanto riportato nella sentenza impugnata sui motivi di gravame, contestandone eventualmente l'incompletezza o l'inesattezza se intende far valere una diversa pregressa deduzione della questione.
  • La violazione delle regole sulla necessaria previa deduzione del motivo determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende quando previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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