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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10442/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto della richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio eseguito il 04/11/2025 (convalidato il 05/11/2025) a seguito di perquisizione domiciliare nell'abitazione in cui l'imputato si trovava, insieme alla convivente Marika TUNDO, mentre era in regime di affidamento in prova. La difesa ha contestato l'omessa informazione all'indagato circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia o, in sua assenza, da quello nominato d'ufficio e prontamente reperibile, deducendo la nullità assoluta e insanabile dell'atto per pregiudizio al diritto di difesa; il Tribunale di Lecce aveva invece ritenuto che l'avviso fosse stato dato e che il VITI, dichiarando di procedere, avesse palesato di rifiutare l'assistenza

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha confermato che l'avviso previsto dalla normativa processuale era stato effettivamente dato agli operanti e che l'espressione dell'indagato ritenuta compatibile con una volontà di procedere ha fatto sorgere una rinuncia alla presenza del difensore. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'avvertimento non necessita di formule sacramentali purché idoneo a informare il soggetto; ha osservato che l'avviso reso in occasione della perquisizione personale può essere considerato efficace anche rispetto al successivo sequestro strumentale. Infine, la Corte ha rilevato che eventuali vizi di motivazione non possono essere sindacati in questa sede se non quando si tratti di totale mancanza o motivazione meramente apparente. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 114 disp. att. c.p.p.

    Obbligo di informare l'indagato presente circa la facoltà di farsi assistere da un difensore durante gli atti probatori come la perquisizione; l'avvertimento non richiede formule rituali ma deve essere idoneo a comunicare il diritto al soggetto

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Riferimento agli atti di indagine a valenza probatoria per i quali è richiesta la possibilità di controllo da parte della difesa; la natura probatoria degli atti giustifica l'obbligo di avviso ex art. 114 disp. att.

  • art. 325 comma 1 cod. proc. pen.

    art. 325, comma 1, c.p.p.

    Disciplina l'ambito di censura in sede di impugnazione delle misure cautelari reali: rientrano nella nozione di violazione di legge la totale mancanza di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non la semplice illogicità o incompletezza della motivazione, che non sono sindacabili in cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    art. 606 c.p.p., lett. e)

    Indica i motivi specifici di ricorso per cassazione; la giurisprudenza richiede per il sindacato sulla motivazione la sussistenza di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione stessa

Massime di principio

  • La facoltà dell'indagato di farsi assistere da un difensore durante atti a valenza probatoria (perquisizione, sequestro probatorio) deve essere comunicata, ma l'avviso non necessita di una formula sacramentale: è sufficiente che sia concreto e idoneo a informare un profano del diritto
  • L'avviso reso nel contesto della perquisizione personale può assolvere l'obbligo informativo anche rispetto a operazioni consequenziali (es. sequestro probatorio) se sussiste continuità causale e temporale
  • Una rinuncia alla assistenza del difensore può essere desunta da dichiarazioni chiare dell'indagato (ad es. manifestazione di voler "procedere"); tuttavia la valutazione della volontà del soggetto è questione di fatto e documentale e può essere sindacata solo in limiti ristretti in sede di legittimità
  • In Cassazione non sono sindacabili, salvo che non si tratti di totale mancanza o motivazione meramente apparente, i vizi di logica o incompletezza della motivazione: le censure sulla valutazione probatoria o sull'interpretazione di dichiarazioni comunque sono spesso inammissibili per vizio di motivazione
  • Per impugnare con successo l'atto per presunta nullità legata all'omessa informazione sul diritto di difesa, è importante allegare e dimostrare in modo chiaro l'effettiva omissione o l'inesistenza di una volontà di rinuncia da parte dell'indagato; in assenza di ciò il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile

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