Cassazione Penale, Sentenza n. 8921/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per aver cagionato con operazioni dolose il fallimento della società Global Service. Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio processuale per mancato rinvio dell'udienza d'appello celebrata con il procedimento "cartolare" (art. 23-bis D.L. 137/2020) e per conseguente privazione della presenza del difensore per motivi di salute; (2) vizio di motivazione e insufficienza di prove in ordine all'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale specifica: si lamenta che l'unico elemento probatorio concreto sia una ricevuta di spedizione delle scritture, compatibile con la versione dell'imputato di non averle ricevute, e che il dolo specifico (volto a recare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto) non sia stato adeguatamente provato ma semplicemente desunto dalla mancanza delle scritture. Fu depositato inoltre un motivo nuovo relativo a omessa motivazione sull'elemento psicologico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta l'applicazione del procedimento cartolare e la decisione della Corte territoriale di non dare rilievo all'impedimento del difensore, poiché non era stata presentata entro il termine perentorio la richiesta di trattazione orale. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha censurato la motivazione della Corte d'appello in relazione al dolo specifico richiesto dall'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., rilevando che la motivazione era assertiva e ha confuso l'effetto della mancata consegna della contabilità con il fine perseguito dall'agente. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio, con accertamento sia degli elementi oggettivi sia di quelli soggettivi della fattispecie. Il resto della sentenza (altre imputazioni, in particolare il capo relativo al "reato sub B") acquista autorità di cosa giudicata, pur essendo eseguibilità della decisione subordinata alle determinazioni del giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176
Regola il procedimento emergenziale "cartolare" per l'appello; la mancata richiesta di trattazione orale nei termini fa venir meno il diritto alla partecipazione all'udienza camerale e legittima il giudizio basato sui depositi scritti
art. 216, primo comma, n. 2 legge fallimentare
Tipizza la bancarotta fraudolenta documentale distinguendo le ipotesi di sottrazione/distruzione/omissione delle scritture e la tenuta della contabilità tale da impedire la ricostruzione patrimoniale; richiede dolo specifico (pregiudizio ai creditori o ingiusto profitto) per le condotte di sottrazione/distruzione/occultamento
Regola la bancarotta documentale semplice, punita anche a titolo di colpa con riferimento all'omissione della tenuta delle scritture; serve a distinguere le ipotesi punibili per colpa da quelle che richiedono dolo specifico
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita l'estensione dei motivi esaminabili in cassazione, definendo i limiti del ricorso per cassazione
Massime di principio
- La celebrazione dell'appello con il procedimento "cartolare" (art. 23-bis D.L. 137/2020) esclude il diritto alla discussione orale se non è stata richiesta entro il termine perentorio: l'assenza del difensore per impedimento non sortisce effetto se non è stata chiesta la trattazione orale nei termini
- La bancarotta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, comprende diverse ipotesi (sottrazione/distruzione/omissione e tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione) ma richiede, per alcune condotte (sottrazione/distruzione/occultamento), la prova del dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto
- La mera mancanza o incompletezza delle scritture, se non accompagnata da elementi probatori chiari del fine di arrecare pregiudizio ai creditori, non è sufficiente a sostenere la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale specifica; può al massimo integrare fattispecie a titolo di colpa o bancarotta documentale generica
- In caso di contestazione del dolo specifico, il giudice deve motivare in modo puntuale e non assertivo sul fine perseguito dall'agente; la motivazione che si limita a rilevare l'ostacolo alla ricostruzione contabile senza spiegare il nesso teleologico con l'intenzione di danneggiare i creditori è insufficiente
- L'annullamento in cassazione può essere limitato a singoli capi di imputazione: il processo viene rimandato per il nuovo esame dei soli profili censurati, mentre le parti della sentenza non toccate dalla cassazione possono divenire definitive
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