Cassazione Penale, Ordinanza n. 04373/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la sostanza rinvenuta fosse destinata a uso personale e non allo spaccio. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, investiva in realtà la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica. La sentenza d'appello aveva desunto la finalità di spaccio dalla diversità della sostanza rinvenuta nell'abitazione dell'imputato, dal quantitativo complessivo pari a 192 dosi, dagli esiti di un'attività di osservazione dei carabinieri che aveva evidenziato la frequentazione dell'abitazione da parte di numerose persone senza giustificazione, nonché dall'assenza di elementi atti a dimostrare che l'imputato fosse tossicodipendente o anche solo assuntore di plurime tipologie di stupefacenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non rientrasse tra le censure consentite in sede di legittimità, poiché mirava a contestare la valutazione del compendio probatorio e l'accertamento in fatto già compiuti in modo preciso e circostanziato dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio di lieve entità; la Corte non ne discute l'applicazione nel merito, ma prende atto della sentenza di condanna impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e della prova.
- La ricostruzione della finalità di spaccio può essere desunta, in modo logicamente coerente, da elementi sintomatici quali il tipo di sostanza, il quantitativo complessivo, la pluralità di dosi, le modalità di frequentazione del luogo di detenzione e l'assenza di elementi compatibili con un uso personale.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e priva di manifeste illogicità o contraddizioni.
- Il ricorso manifestamente inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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