Cassazione Penale, Sentenza n. 47389/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colombo ha impugnato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile, per continuazione, di omicidio volontario e detenzione/porto di arma clandestina (fatti del 14/03/2019, quartiere ZEN di Palermo, in cui sono morte due persone). In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 52 c.p. e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della legittima difesa, della legittima difesa putativa e dell'eccesso colposo; 2) violazione e vizio di motivazione per il rigetto dell'attenuante della provocazione (art. 62 n.2 c.p.); 3) vizi di motivazione sulla determinazione della riduzione della pena per le attenuanti generiche; 4) violazione degli artt. 81 e 133 c.p. e vizi di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione. La difesa sosteneva che Colombo avesse agito per paura/ira a fronte di una spedizione punitiva dei Lupo e che ciò giustificasse o attenuasse la sua reazione omicida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha rigettato. Ha confermato le conclusioni dei giudici di merito secondo cui non ricorrevano i presupposti della legittima difesa (né putativa né per eccesso colposo) perché il pericolo era prevedibile ed evitabile: l'imputato si era munito preventivamente dell'arma con colpo in canna, aveva potuto rimanere in casa, allontanarsi o chiamare le forze dell'ordine, e invece scese e affrontò le vittime. Le modalità esecutive (sparare a persone disarmate, continuare a sparare quando erano già a terra, elevata precisione e tutti i colpi andati a segno, movimento verso le vittime) hanno fondato la valutazione di volontà omicida e la preordinazione. Per le stesse ragioni è stata esclusa l'attenuante della provocazione per mancanza di adeguatezza causale tra l'offesa e la reazione omicida; sono state inoltre respinte le censure sulla quantificazione della pena e sulla continuità, ritenendo la Corte di merito aver motivato adeguatamente la valutazione discrezionale delle riduzioni/aumenti di pena.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che non sussistesse la legittima difesa perché il pericolo non era attuale e non inevitabile: la preventiva munizione dell'arma con colpo in canna e la disponibilità di opzioni alternative (restare in casa, allontanarsi, chiamare le forze dell'ordine) mostrano una volontà di accettare lo scontro e negano la necessità difensiva.
art. 62 n.2 cod. pen. (attenuante della provocazione)
Esclusa perché mancava l'adeguata causalità psicologica fra la presunta offesa e la reazione omicida: l'alterco precedente era reciproco e non configurava il fatto ingiusto richiesto; inoltre la condotta dell'imputato era già direzionata e preordinata all'offesa.
La Corte ha ritenuto corretta l'operazione discrezionale dei giudici di merito nella quantificazione della riduzione per le attenuanti generiche e nel bilanciamento complessivo della pena, fornendo motivazione sufficiente sul punto.
Richiamato in relazione alle censure sulla determinazione della pena e sulla continuazione: la Corte di Cassazione ha ritenuto non viziata la motivazione del giudice di merito sull'aumento per il secondo omicidio, attesa la ponderata valutazione degli elementi fattuali e della gravità delle modalità esecutive.
Massime di principio
- La legittima difesa richiede un pericolo attuale, concreto e non altrimenti evitabile; la preparazione preventiva dell'offesa (es. recuperare un'arma già pronta con colpo in canna) tende a escludere la causa di giustificazione.
- La legittima difesa putativa ed il cosiddetto eccesso colposo richiedono una valutazione sulla ragionevolezza della percezione del pericolo e sull'imprevedibilità dell'eccesso: se il pericolo era prevedibile o evitabile, queste scriminanti non operano.
- L'attenuante della provocazione richiede adeguata connessione causale tra la provocazione e la reazione: provocazioni reciproche o antecedenti non chiaramente ingiuste o non immediatamente causative dell'ira possono escludere l'attenuante.
- La possibilità concreta di ritirarsi, restare in casa o chiamare le forze dell'ordine è un elemento che indebolisce la tesi della necessità difensiva e può far propendere per la configurabilità del reato doloso.
- Le modalità esecutive (continuità nello sparare, colpire persone disarmate, precisione dei colpi, avvicinamento alle vittime) sono indici forti della volontà omicida e rilevanti nella valutazione della mancanza di scriminanti o attenuanti.
- In sede di merito il giudice ha ampia discrezionalità nella determinazione delle pene e nell'applicazione di attenuanti/aggravanti; la Cassazione sindaca la motivazione solo per vizio logico-giuridico o insufficienza motivazionale.
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