Cassazione Penale, Sentenza n. 35765/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 16 aprile 2026 aveva rigettato la richiesta della condannata e della figlia, terza interessata, di revocare l’ingiunzione a demolire opere abusive, ingiunzione relativa all’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna della Corte d’appello del 6 maggio 1998, divenuta irrevocabile. La terza interessata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 665 c.p.p. e della legge n. 724 del 1994. Ha sostenuto che le opere sarebbero state successivamente oggetto di concessione in sanatoria e che, secondo una nuova consulenza tecnica, il permesso in sanatoria sarebbe legittimo: lo spazio qualificabile come volume tecnico sarebbe stato realizzato dopo il rilascio del permesso e la sua eventuale illegittimità non avrebbe dovuto estendersi alle opere già sanate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni. In primo luogo, la ricorrente, quale terza interessata portatrice di interessi civilistici, avrebbe dovuto agire tramite difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p.; dagli atti non risultava allegato il conferimento di tale procura. In secondo luogo, non era stato allegato il rapporto giuridico della ricorrente con il bene interessato dalla demolizione: la sola qualità di figlia della condannata e di terza interessata non dimostrava né la legittimazione concreta né l’interesse attuale a impugnare. La Corte ha ricordato che l’ordine di demolizione ha natura reale e ripristinatoria e può incidere anche nei confronti di chi abbia un rapporto con il bene pur non essendo autore del reato; la ricorrente, tuttavia, non aveva allegato tale rapporto. Non è stato quindi esaminato nel merito il motivo relativo alla sanatoria. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Secondo il costante orientamento di questa Corte, per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici trova applicazione la regola dell'art. 100 cod. proc. pen., la quale prevede espressamente che la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.
Nel procedimento di esecuzione il terzo interessato, in quanto portatore di interessi civilistici, deve agire tramite difensore munito di procura speciale; la procura deve risultare dagli atti.
Ai fini di proporre impugnazione occorre devono concorrere sia la legittimazione all'impugnazione, attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. a determinati soggetti titolari di una situazione giuridica astrattamente meritevole di tutela, sia, come richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., l'interesse ad impugnare.
La legittimazione all’impugnazione dipende dalla titolarità di una situazione giuridica astrattamente tutelabile, ma deve concorrere con un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento.
Ai fini di proporre impugnazione occorre devono concorrere sia la legittimazione all'impugnazione, attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. a determinati soggetti titolari di una situazione giuridica astrattamente meritevole di tutela, sia, come richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., l'interesse ad impugnare, ravvisabile nel caso in cui l'impugnante alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del provvedimento sulla sua posizione.
L’interesse a impugnare richiede l’allegazione di un’utilità concreta e attuale che la rimozione del provvedimento produrrebbe sulla posizione dell’impugnante; nel caso di un’ingiunzione di demolizione occorre allegare anche il rapporto con il bene.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; nel caso concreto è stata inoltre disposta la corresponsione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Il ricorso è inammissibile per due ordini di motivi.
La disposizione è indicata dalla ricorrente come parametro della censura relativa alla competenza del giudice dell’esecuzione; la Corte non ne ha tuttavia svolto un esame di merito, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale e di allegazione del rapporto con il bene.
Il ricorso è inammissibile per due ordini di motivi.
La legge è richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla sanatoria edilizia, ma la Corte non ha esaminato tale questione nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, il terzo interessato portatore di interessi civilistici deve stare in giudizio tramite un difensore munito di procura speciale, secondo la regola dell’art. 100 c.p.p.; la procura deve risultare dagli atti.
- Per impugnare un provvedimento non è sufficiente la legittimazione astratta: l’impugnante deve allegare un interesse concreto e attuale, correlato agli effetti che la rimozione del provvedimento produrrebbe sulla propria posizione.
- Chi impugna un’ingiunzione a demolire quale terzo interessato deve allegare il rapporto giuridico con il bene oggetto dell’intervento; la mera indicazione della qualità di terzo interessato non dimostra l’interesse concreto all’impugnazione.
- L’ordine di demolizione di un’opera abusiva ha natura di sanzione amministrativa reale e contenuto ripristinatorio; conserva efficacia anche nei confronti dell’erede, del dante causa o di chi vanti un diritto reale o personale di godimento sul bene, e può essere revocato quando intervengano provvedimenti amministrativi dell’autorità competente assolutamente incompatibili con esso.
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