Cassazione Penale, Sentenza n. 3075/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione per mancata notifica. Deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché, prima di dichiarare l'irreperibilità, l'autorità avrebbe dovuto compiere ricerche in Albania anche mediante rogatoria internazionale, richiamando la legge n.97/2011 (convenzione bilaterale) e l'art.169, comma 4, c.p.p.; (2) violazione di norma processuale perché la notifica all'avvocato che lo aveva assistito in sede di merito non sarebbe stata valida per la fase esecutiva e avrebbe dovuto aversi una nuova notifica al difensore una volta dichiarata l'irreperibilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'obbligo di compiere ulteriori ricerche (anche all'estero) è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti e che non sussiste obbligo di disporre ricerche all'estero quando si ignora l'esatto recapito del soggetto; quindi non era doveroso effettuare rogatoria in Albania. Sul secondo motivo la Corte ha accertato dagli atti che vi è stata effettivamente una notifica al difensore per conto del condannato dopo il decreto di irreperibilità (22/04/2016 tramite SNT) e ha richiamato l'art.656, comma 5, c.p.p. secondo cui l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione possono essere notificati anche al difensore che ha assistito nella fase di giudizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
"l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase di giudizio"
La Corte conferma che, se non esiste un difensore nominato per la fase esecutiva, la notifica può validamente essere effettuata al difensore che ha assistito il condannato nella fase di merito; tale notifica è idonea a perfezionare la procedura ex art.656 c.p.p.
legge 14 giugno 2011, n. 97 (ratifica Convenzione Italia-Albania)
Sebbene la legge consenta l'assistenza giudiziaria e la notifica via rogatoria, la Corte osserva che l'utilizzo di tali strumenti è subordinato all'effettiva praticabilità delle indagini e non impone automaticamente ricerche all'estero quando manca l'esatto recapito.
art. 169, comma 4, cod. proc. pen.
Riferito nel ricorso come norma che prevede la possibilità di utilizzare la rogatoria per la notifica all'estero; la Corte tuttavia ritiene che l'eventuale uso sia condizionato alla praticabilità e non imponga un obbligo formale in presenza di recapito ignoto.
art. 159, comma 1, cod. proc. pen.
La giurisprudenza richiamata interpreta l'obbligo di effettuare nuove ricerche (prescritto dall'art.159 per il decreto di irreperibilità) in senso relativo: le ricerche sono dovute solo se oggettivamente praticabili; non sussiste obbligo di ricerche all'estero se manca l'indicazione dell'esatto recapito.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La dichiarazione di irreperibilità per l'esecuzione richiede ricerche ulteriori solo se esse sono oggettivamente praticabili; l'ignoto recapito estero può escludere l'obbligo di rogatoria.
- La convenzione bilaterale o la possibilità di rogatoria non impongono automaticamente all'autorità giudiziaria di rivolgersi allo Stato estero quando non è noto l'esatto indirizzo del destinatario.
- Per la notificazione degli atti ex art.656 c.p.p., se non è stato nominato un difensore per la fase esecutiva, la notifica al difensore che ha assistito nella fase di merito è valida e perfeziona la procedura, purché effettivamente effettuata.
- Chi assume l'irripetibilità delle ricerche o l'inidoneità della rogatoria dovrà poter dimostrare (o dagli atti risultare) l'impraticabilità delle ricerche estere; la documentazione delle vane ricerche interne e della mancata indicazione di recapiti esteri è rilevante.
- In casi analoghi è utile verificare sempre: a) se dagli atti risultano vane ricerche e l'assenza di recapiti esteri; b) se è stata effettivamente eseguita notifica al difensore (e con quale data/mezzo); c) la sussistenza di norme o accordi internazionali non equivale di per sé a un obbligo operativo quando mancano elementi praticabili.
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